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LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1368

Valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

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Testo in vigore dal:  5-1-1966

Art. 2


Le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 si applicano altresì agli iscritti all'Opera di previdenza di cui allo stesso articolo 1 per i servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali e per i quali non sia stata già liquidata dagli enti stessi analoga indennità previdenziale, e che, ai sensi delle vigenti norme, siano riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.