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LEGGE 2 luglio 1971, n. 599

Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali ai fini dell'indennità di fine servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal: 1-9-1971
al: 19-4-2006
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  norme  dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, si
applicano anche a favore del personale permanente del Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  in  servizio alla data di entrata in vigore
della   predetta   legge,   per  i  servizi  non  di  ruolo  prestati
anteriormente  alla  data  dell'inquadramento in ruolo o della nomina
nel  ruolo  statale  previsto  dalla  legge  13  maggio 1961, n. 469,
valutabili  o  riscattabili  o  comunque  riconoscibili  ai  fini del
trattamento  di  quiescenza  a  carico della Cassa per le pensioni ai
dipendenti  degli  enti locali, ma non anche ai fini della indennita'
premio di servizio INADEL.