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LEGGE 22 febbraio 1968, n. 101

Rivalutazione della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/1980)
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Testo in vigore dal:  20-3-1968 al: 13-11-1973
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto 13 marzo 1921, n. 261, modificato con la legge 22 gennaio 1942, n. 181 e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836, ratificato con modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia vengono elevate alla misura unica di lire 2.000.000.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche a favore delle famiglie delle ispettrici e delle assistenti di polizia.