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LEGGE 22 febbraio 1968, n. 101

Rivalutazione della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/1980)
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Testo in vigore dal: 28-12-1975
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto 13 marzo
1921,  n.  261, modificato con la legge 22 gennaio 1942, n. 181 e col
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947,
n.  836,  ratificato  con  modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n.
116,  a  favore  delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza,
degli  ufficiali,  dei  sottufficiali  e dei militari di truppa delle
forze  armate  di  polizia  vengono elevate alla misura unica di lire
2.000.000. (1) ((2))
  La  disposizione  di  cui  al  primo comma del presente articolo si
applica  anche  a  favore  delle  famiglie  delle  ispettrici e delle
assistenti di polizia.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  27  ottobre 1973, n. 629 ha disposto (con l'art. 3) che "La
misura  della  speciale  elargizione  a  favore  delle famiglie degli
appartenenti  alle  forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla
legge 22 febbraio 1968, n. 101, e' elevata a L. 10.000.000".
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L. 27 ottobre 1973, n. 629 come modificata dalla L. 28 novembre
1975,  n. 624 ha disposto (con l'art. 3) che "La medesima elargizione
prevista dal precedente articolo e' elevata a L. 50.000.000 a partire
dal 1 gennaio 1975".