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LEGGE 4 gennaio 1968, n. 7

Proroga con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-2-1968 al: 24-8-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni della legge 10 novembre 1964, n. 1225, concernenti l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, sono prorogate fino al 31 dicembre 1972, con le modifiche previste dal secondo comma del presente articolo.
L'assistenza di cui al primo comma è estesa ai profughi dalla Tripolitania e dalla Cirenaica, anche se abbiano ottenuto la liquidazione prevista dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594.
Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, è stabilito allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data suddetta.
I figli dei profughi nati entro nove mesi dal rimpatrio della propria madre hanno diritto alla qualifica di profugo.