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LEGGE 27 febbraio 1958, n. 173

Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1968)
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Testo in vigore dal:  3-2-1968
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Art. 10


In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo devono essere presentate entro un anno dalla data dell'esodo.
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 4 gennaio 1968, n. 7 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, è stabilito allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data suddetta."