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LEGGE 17 luglio 1954, n. 594

Modificazioni alle disposizioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla Assistenza a favore dei profughi.

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Testo in vigore dal:  11-8-1954

Art. 3


Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano nei riguardi dei cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e attualmente residenti in Tripolitania.
Ai profughi suddetti, i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1954, è concesso a titolo di liquidazione definitiva delle provvidenze assistenziali, un premio di lire 50.000.
In tal caso essi non potranno beneficiare, qualora rimpatrino, delle provvidenze previste dagli articoli 3, 4 e 9 della legge 4 marzo 1952, n. 137, salva la corresponsione, per la durata improrogabile di mesi sei dalla data del rimpatrio, del sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ciascun componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.