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LEGGE 17 luglio 1954, n. 594

Modificazioni alle disposizioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla Assistenza a favore dei profughi.

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Testo in vigore dal: 11-8-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nel  primo comma dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono
soppresse le parole: "A decorrere dal 1 luglio 1951".
  Il   penultimo  comma  dell'articolo  medesimo  e'  sostituito  dal
seguente:
  "I  sussidi  previsti dal presente articolo possono essere concessi
non  oltre il 30 giugno 1955, fatta eccezione per i casi di effettivo
e  comprovato  bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno
di  eta'  o  sia  del  tutto  inabile  a proficuo lavoro e non abbia,
nell'una  e  nell'altre  ipotesi,  congiunti  tenuti per legge al suo
mantenimento".