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LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

Assistenza a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
Testo in vigore dal:  8-4-1952

Art. 4


Sempre che sussista lo stato di bisogno, ai profughi di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1, che rimpatrino dopo l'entrata in vigore della presente legge, è concesso, una volta tanto, un sussidio di lire 12.000, oltre a lire 5000 per ogni persona di famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile previsto dal precedente art. 3.
Ai profughi, di cui al precedente comma, sono rimborsate le spese di viaggio per le persone e per le cose dalla località, di sbarco o di confine al centro di raccolta o al Comune di elezione.