stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1965, n. 1694

Modifica della misura dell'addizionale al contributo dovuta per l'assicurazione contro le malattie dai datori di lavoro e con lavoratori all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura per l'assistenza di malattia ai pensionati e dirigenti ed impiegati agricoli.

nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 2-4-1966
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  2  della legge 29 novembre 1962, n. 1655, recante al
comma  primo, punto 1), la determinazione della misura del contributo
dovuto  all'Ente  nazionale  di  previdenza  e  di assistenza per gli
impiegati dell'agricoltura per l'assicurazione contro le malattie dei
dirigenti  ed  impiegati agricoli ed all'ultimo comma la possibilita'
di variare la misura di detto contributo, in applicazione delle norme
fissate  dall'art.  1,  commi  primo e secondo, della legge 14 aprile
1956, n. 307;
  Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.
  recante   norme   per   il   finanziamento  delle  prestazioni  per
l'assistenza  di  malattia  ai pensionati, Visto l'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, recante la
determinazione  dell'addizionale  al  contributo  per l'assicurazione
contro  le  malattie,  per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai
sensi  dell'art.  5,  terzo  comma,  della legge 31 dicembre 1961, n.
1443;
  Visto  l'art. 1, commi primo e secondo, della legge 14 aprile 1956,
n. 307;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  A decorrere dal 1 gennaio 1965 e fino a tutto il periodo di paga in
corso  alla  data del 31 dicembre 1965, la misura dell'addizionale al
contributo per l'assicurazione contro le malattie per l'assistenza di
malattia  ai  pensionati dovuta all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza  per  gli impiegati dell'agricoltura, fissata nel 2,80 per
cento  delle retribuzioni del decreto del Presidente della Repubblica
31  dicembre  1963,  n.  2194,  e'  ridotta  all'1,80 per cento delle
retribuzioni, di cui l'1,60 per cento a carico dei datori di lavoro e
lo   0,20   per   cento   a   carico   dei   dirigenti   e  impiegati
dell'agricoltura.
  Il  presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 6 dicembre 1965

                               SARAGAT

                                                  MORO - DELLE FAVE -
                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1966
  Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 91. - VILLA