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LEGGE 14 aprile 1956, n. 307

Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonchè per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/1956)
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Testo in vigore dal:  4-5-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, nonché per gli assegni familiari e per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, saranno determinate o modificate di anno in anno, con le forme e modalità previste nelle deleghe, contenute negli stessi provvedimenti legislativi.
Nella delega di cui al precedente comma è compresa anche la determinazione o modificazione delle misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e delle tariffe dei premi o contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione alle esigenze delle rispettive gestioni.
Qualora alla data del 1 gennaio di ciascun anno non siano emanati per la determinazione o modificazione della misura dei singoli contributi previsti dai comma precedenti, i provvedimenti delegati di competenza, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti, sino a quando non saranno entrati in vigore i detti provvedimenti, e salvo conguaglio sulla base delle misure fissate con i medesimi, a corrispondere i contributi nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.
Tale disposizione ha, effetto anche per i provvedimenti già emanati in applicazione dell'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861.
A coloro che erano tenuti al versamento dei contributi e non li avessero ancora corrisposti viene accordato il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il pagamento degli arretrati.