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LEGGE 31 dicembre 1961, n. 1443

Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1997)
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Testo in vigore dal:  7-2-1970
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Art. 5


A decorrere dal 1 gennaio 1964, fermo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, è posto a carico delle rispettive gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio.
Per porre le gestioni anzidette in condizioni di fronteggiare tale onere, si provvede mediante l'applicazione di una aliquota addizionale alla misura del contributo per la assicurazione contro le malattie, stabilita per ciascuna gestione dell'assicurazione predetta.
La misura dell'addizionale di cui al precedente comma è determinata con le stesse forme e modalità con cui è determinata la misura del contributo a cui la stessa si addiziona.
La misura dell'addizionale, di cui al precedente comma, sarà determinata, con decreto del Presidente della Repubblica, entro il 31 dicembre 1963, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia ai pensionati relativo a ciascuna gestione, sentiti i consigli di amministrazione degli Enti gestori dell'assicurazione di malattia interessati.
A decorrere dalla data indicata al primo comma, il "Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati" riprenderà la denominazione di "Fondo per l'adeguamento delle pensioni".(1a)(1b)
((2a))
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AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, ha disposto (con l'art.1) che " L'addizionale contributiva di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, dovuta agli Enti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle retribuzioni corrisposte a tutti i lavoratori dipendenti che, dopo il pensionamento, sono assistiti, quali pensionati, dall'Ente o Istituto al quale l'addizionale stessa si riferisce, è determinata nelle seguenti misure:
3,80% per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
2,80% per l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;
3,80% per l'istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola";
3,25% per la Cassa mutua provinciale di malattia di Trento;
2,80% per la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;
1,15% per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
0,70% per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.
Per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali l'addizionale di cui al precedente comma è pari al 2,80% dello stipendio, paga o retribuzione e della tredicesima mensilità, di cui l'1,05% a carico del dipendente, nonché all'1,33% delle quote di aggiunta di famiglia, di cui lo 0,50% a carico del dipendente, considerando tali emolumenti limitatamente all'80% della loro misura lorda.
Ha inoltre disposto (con l'art.3) che " L'addizionale contributiva di cui al precedente articolo 1, è dovuta a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1964."
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AGGIORNAMENTO (1b)
Il D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 1) la soppressione dell'addizionale contributiva prevista, a favore dell'E.N.P.A.S.. e che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal 1 marzo 1966.
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AGGIORNAMENTO (2a)
Il D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194, come modificato dalla L. 7 gennaio 1970, n. 5, ha disposto (con l'art.1) che " A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1968, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n. 2194, nello 0,70 per cento delle retribuzioni, è elevata all'1,20 per cento delle retribuzioni."