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LEGGE 4 agosto 1955, n. 692

Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1977)
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Testo in vigore dal:  1-1-1963
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Art. 2


All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separata contabilità i seguenti Enti:
1) Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto medesimo, dalla Cassa nazionale per l'assistenza degli impiegati agricoli e forestali, dalle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, dalle Casse di soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e dalle Casse mutue e nuclei aziendali comunque costituiti e di fatto non ancora fusi nell'Istituto suddetto;
2) Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" per i pensionati che prima del pensionamento risultavano rispettivamente assistiti dagli enti predetti;
3) Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Ente medesimo;
4) Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali per i titolari di pensioni o di assegni vitalizi che prima del pensionamento o della concessione dell'assegno vitalizio risultavano assistiti dall'Istituto stesso.
5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente.(1)
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 novembre 1957, n.1177 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 29 novembre 1962, n.1655 ha disposto (con l'art. 8) che "A modifica dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, è compreso fra gli Enti di cui al numero 2 dello stesso articolo e provvede alla assistenza di malattia a favore dei pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali oppure dall'Ente medesimo."