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LEGGE 29 novembre 1962, n. 1655

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'"Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura" (E.N.P.A.I.A.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1987)
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Testo in vigore dal:  1-1-1963

Art. 2


I contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura sono determinati nelle seguenti misure:
1) il contributo per l'assicurazione contro le malattie è stabilito nella misura del 4,50 per cento della retribuzione, di cui il 4 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,50 per cento a carico dei dirigenti o degli impiegati dell'agricoltura;
2) il contributo per il fondo di previdenza è stabilito nella misura del 4 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura.
Dell'intero contributo per il fondo di previdenza la aliquota 1 per cento è destinata alla copertura dei rischi di morte di invalidità normalmente totale ed assoluta e l'aliquota 3 per cento all'incremento dei conti individuali dei singoli assicurati;
3) il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni è stabilito sulla retribuzione nelle vigenti misure del 2 per cento per i dirigenti e dell'1 per cento per gli impiegati dell'agricoltura.
Tale contributo è ripartito per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei dirigenti ed impiegati assicurati;
4) il contributo per il fondo di accantonamento dell'indennità, di anzianità è stabilito nella vigente misura dell'8 per cento della retribuzione ed è posto ad esclusivo carico dei datori di lavoro.
Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'Ente una addizionale nella vigente misura del 4 per cento sull'importo dei contributi medesimi.
Per eventuali variazioni delle misure dei contributi e dell'addizionale di cui al presente articolo, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, sui proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in applicazione delle norme fissate dall'articolo 1, comma primo e secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307, in relazione alle risultanze di gestione.