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LEGGE 4 agosto 1963, n. 1011

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, relativo alla cessazione dal servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedaliere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-8-1963 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È richiamata in vigore, con effetto dal 1 luglio 1963, la legge 23 ottobre 1962, n. 1552, ed è fissata al 30 giugno 1964 la nuova scadenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI LEONE - JERVOLINO - COLOMBO - RUMOR

Visto, il Guardasigilli: BOSCO