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LEGGE 4 agosto 1963, n. 1011

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, relativo alla cessazione dal servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedaliere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-8-1963
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E' richiamata in vigore, con effetto dal 1 luglio 1963, la legge 23
ottobre  1962,  n.  1552,  ed  e'  fissata al 30 giugno 1964 la nuova
scadenza.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1963

                                SEGNI

                                                  LEONE - JERVOLINO -
                                                      COLOMBO - RUMOR

Visto, il Guardasigilli: BOSCO