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LEGGE 7 ottobre 1957, n. 967

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-11-1957 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, e dall'art. 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, è autorizzato il limite di impegno di 300 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-1958 e di 200 milioni per ciascuno dei due esercizi finanziari successivi.
La somma occorrente per il pagamento dei concorsi previsti dal
comma precedente sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1988-89.