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LEGGE 7 ottobre 1957, n. 967

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-11-1957
al: 21-12-2008
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
Per la concessione del  concorso  dello  Stato  nel  pagamento  degli
interessi dei mutui previsti dall'art. 2 del decreto  legislativo  24
febbraio 1948, n. 114, e  successive  modificazioni,  e  dall'art.  3
della legge 1° febbraio 1956, n. 53,  e'  autorizzato  il  limite  di
impegno di 300 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-1958 
  e  di  200  milioni  per  ciascuno  dei  due  esercizi   finanziari
  successivi. 
La somma occorrente per il pagamento dei concorsi previsti dal 
comma precedente sara' stanziata  negli  stati  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste  negli  esercizi
finanziari dal 1957-58 al 1988-89.