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LEGGE 1 febbraio 1956, n. 53

Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1956)
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Testo in vigore dal:  14-3-1956

Art. 3


Le disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, con legge 22 marzo 1950, n. 144, e successive integrazioni, si applicano a tutte le ipotesi di formazione della piccola proprietà contadina indicate nell'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604.
Agli effetti della presente legge sono inoltre considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina le opere di miglioramento fondiario ed in particolare la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del proprietario o dell'enfiteuta, per il ricovero degli animali, per la conservazione e la lavorazione dei prodotti, il dissodamento dei terreni e la sistemazione idraulica ed irrigua.