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LEGGE 24 marzo 1955, n. 161

Provvidenze per le aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954.

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Testo in vigore dal:  6-4-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le provvidenze previste dall'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, modificato dall'art. 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581, e dall'art. 10 dalla legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono estese in favore delle aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954, con le modalità indicate nelle stesse leggi e con le seguenti modificazioni: nel primo comma di detto articolo, alla lettera e), dopo le parole: "alla ricostituzione" sono aggiunte le altre: "del patrimonio zootecnico nonché"; alla lettera f) le parole: "degli oliveti e degli agrumeti" sono sostituite dalle altre: "delle colture preminenti della zona"; al quinto comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: "Detto indennizzo sarà corrisposto anche ai piccoli proprietari non coltivatori diretti i quali si trovino nelle condizioni di cui sopra e che dimostrino di non possedere altri redditi all'infuori di quello fornito dal terreno andato perduto o dalle piantagioni danneggiate o distrutte".