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LEGGE 23 maggio 1952, n. 581

Modificazione degli articoli 2, 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951.

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Testo in vigore dal:  29-6-1952

Art. 2


All'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, al penultimo comma, dopo le parole "erosione delle acque", sono aggiunte le seguenti:
"o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia o altro materiale sterile".
Al successivo art. 10, alla fine del secondo periodo dopo le parole "dell'art. 2", sono aggiunte le seguenti:
"e può essere concesso indipendentemente dall'ampiezza dell'azienda da essi condotta".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA - VANONI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI