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LEGGE 23 maggio 1952, n. 581

Modificazione degli articoli 2, 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951.

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Testo in vigore dal: 29-6-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  8  della  legge  10  gennaio  1952, n. 3, e' sostituito dal
seguente:
  "Per  gli atti e i contratti relativi ai mutui e alla ratizzazione,
di cui ai precedenti articoli - e per gli istituti di credito agrario
che   porranno   in   essere  dette  operazioni  -  vigono  tutte  le
disposizioni  di  favore  previste  dall'art. 21 della legge 5 luglio
1928, n. 1760, e successive modificazioni ed aggiunte.
  Sono  fatti  salvi  gli  emolumenti  spettanti  ai conservatori dei
registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti
predetti sono ridotti alla misura di un quarto.
  Le  domande  e  i  documenti  occorrenti  per  la  concessione e la
liquidazione  dei contributi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 3,
sono esenti dalla tassa di bollo".