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LEGGE 24 marzo 1955, n. 161

Provvidenze per le aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954.

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Testo in vigore dal: 6-4-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le provvidenze previste dall'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n.
3,  modificato  dall'art.  2  della  legge  23 maggio 1952, n. 581, e
dall'art.  10  dalla  legge  27 dicembre 1953, n. 938, sono estese in
favore  delle aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate
dall'alluvione  del  26 ottobre 1954, con le modalita' indicate nelle
stesse  leggi  e  con  le  seguenti modificazioni: nel primo comma di
detto   articolo,   alla   lettera   e),   dopo   le   parole:  "alla
ricostituzione"  sono  aggiunte  le altre: "del patrimonio zootecnico
nonche'"; alla lettera f) le parole: "degli oliveti e degli agrumeti"
sono  sostituite  dalle altre: "delle colture preminenti della zona";
al  quinto  comma  dello  stesso  articolo  e'  aggiunto  il seguente
periodo:   "Detto  indennizzo  sara'  corrisposto  anche  ai  piccoli
proprietari   non  coltivatori  diretti  i  quali  si  trovino  nelle
condizioni  di  cui  sopra  e  che  dimostrino di non possedere altri
redditi  all'infuori  di  quello fornito dal terreno andato perduto o
dalle piantagioni danneggiate o distrutte".