stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4506

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 28-3-1953
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939, n. 1118, e modificato con regi
decreti  12  gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre
1942,  n.  1237;  24  ottobre  1942,  n.  1438;  con decreti del Capo
provvisorio  dello  Stato  4  febbraio  1947,  n. 196 e 7 marzo 1947,
numero  1727,  e  con  decreti  del  Presidente  della  Repubblica 26
febbraio  1949,  n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1 settembre 1949, n.
816;  13  marzo  1950,  n.  599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre
1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148 e 27 ottobre 1951, n. 1794;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Dopo  l'attuale  art. 54 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli,
relativi  all'istituzione di un "corso di perfezionamento in farmacia
ospedaliera",  con il conseguente spostamento della numerazione degli
articoli successivi:

          Corso di perfezionamento in farmacia ospedaliera

  Art.  55. - E' istituito un corso di perfezionamento per farmacisti
ospedalieri  allo  scopo  di  preparare  i  laureati in farmacia alle
particolari  conoscenze  ed  esigenze richieste per l'esercizio della
loro attivita' nelle farmacie di grandi ospedali.
  Art. 56. - Gli insegnamenti sono i seguenti:
    1) Farmacologia generale;
    2) Igiene ospedaliera;
    3)   Complementi   di   chimica   farmaceutica   tossicologica  e
bromatologica;
    4) Complementi di tecnica farmaceutica;
    5) Complementi di farmacognosia;
    6)  Tecnica  contabile  ed  amministrativa  di  una  farmacia  di
ospedale.
  Art.  57.  - I corsi sono teorici e pratici. questi ultimi in forma
di  esercitazioni  e  di frequenza in farmacie di grandi ospedali. Si
svolgono  nel  periodo  di  un anno solare, dopo il quale, quando sia
accertata  la  frequenza alle lezioni teoriche e pratiche, superati i
relativi  esami  e  sostenuta favorevolmente una discussione generale
finale sara' rilasciato un certificato di frequenza e di esame.
  Art.  58.  -  Il  direttore  del corso e scelto dal Consiglio della
Facolta'  per  un biennio (fra i professori ordinari di ruolo e fuori
ruolo  della  Facolta),  gli  insegnanti  sono nominati dal Consiglio
della Facolta' su proposta del direttore del corso e ne costituiscono
il Consiglio.
  Art.  59.  -  Il  Consiglio  del corso provvede alla organizzazione
degli insegnamenti e ne sottopone ogni anno il piano al preside della
Facolta' per averne l'approvazione.
  Art.  60.  -  Gli  esami  di  profitto potranno essere disposti per
gruppi  e le Commissioni saranno presiedute dal preside o in sua vece
dal  direttore  del  corso che ne fa parte di diritto. L'esame finale
constera'  in  una  discussione con il Consiglio completo, presieduto
dal preside di Facolta' e con l'intervento di uno dei direttori delle
farmacie  ospedaliere,  scelto  su  terna  designata  dall'Ordine dei
farmacisti.
  Art.  61.  -  Le  sopratasse  di  esame  sono  fissate nella misura
stabilita  per  gli  studenti  della  Facolta' di farmacia e la tassa
annua di frequenza sulla base di lire 50.000 (cinquantamila).

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1952

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1953
  Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 54. - PALLA