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LEGGE 10 ottobre 1950, n. 843

Temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione.

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Testo in vigore dal:  1-11-1950
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sino al 31 dicembre 1953 le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione fruiranno, per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di un'elevazione del limite massimo di età pari a quello di cui fruiscono i mutilati e gli invalidi di guerra, da cumularsi con quella disposta, dalla legge 3 maggio 1950, n. 223.