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LEGGE 10 ottobre 1950, n. 843

Temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione.

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Testo in vigore dal: 1-11-1950
    La  Camera  dei  deputati  e  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sino  al 31 dicembre 1953 le vedove dei caduti nella guerra 1940-45
e  nella  lotta  di  liberazione  fruiranno,  per  l'ammissione  agli
impieghi  nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di
un'elevazione  del  limite  massimo  di  eta'  pari  a  quello di cui
fruiscono  i  mutilati  e  gli  invalidi  di guerra, da cumularsi con
quella disposta, dalla legge 3 maggio 1950, n. 223.