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LEGGE 3 maggio 1950, n. 223

Temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi.

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Testo in vigore dal:  17-5-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il limite massimo di età, stabilito dai vigenti ordinamenti, compresi quelli speciali, per l'ammissione ai concorsi pubblici e per le nomine dirette nei casi previsti dalla legge, nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, nonché delle aziende dipendenti, è elevato di cinque anni, sino al 31 dicembre 1954.
L'elevazione del limite massimo di età prevista dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purché complessivamente non superino i quarantacinque anni.