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LEGGE 6 ottobre 1950, n. 835

Riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio, e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-11-1950 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane delle province del Lazio, dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, e dei territori dell'Isola d'Elba, le forniture e lavorazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40.
Lo stesso obbligo è posto a carico delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e della Marina militare, per le forniture previste dai decreti legislativi 14 giugno 1945, n. 374, e 15 novembre 1946, n. 503.