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LEGGE 6 ottobre 1950, n. 835

Riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio, e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-11-1950
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di riservare agli
stabilimenti  industriali,  comprese  le  piccole  industrie e quelle
artigiane  delle  province  del  Lazio,  dell'Abruzzo e Molise, della
Campania,  della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia
e  della  Sardegna, e dei territori dell'Isola d'Elba, le forniture e
lavorazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40.
Lo  stesso  obbligo  e'  posto  a  carico delle Amministrazioni delle
ferrovie  dello  Stato  e  della  Marina  militare,  per le forniture
previste  dai  decreti  legislativi  14  giugno  1945,  n.  374, e 15
novembre 1946, n. 503.