stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 febbraio 1947, n. 40

Riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/10/1947)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-10-1947
aggiornamenti all'articolo

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 374, concernente provvedimenti per le provincie meridionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

((Sino a dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a riservare agli stabilimenti industriali del Lazio, della Campania, della Basilicata, della Calabria, delle Puglie, della Sardegna e della Sicilia, le forniture e le lavorazioni ad esse occorrenti, in una misura non inferiore al sesto del loro ammontare globale))
.
Le forniture e le lavorazioni predette possono essere subordinate alla condizione che siano effettuate in un termine da stabilire secondo le esigenze dei servizi.