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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1947, n. 1874

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-7-1948 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: dopo l'art. 18 vanno inseriti i seguenti articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 1

Art. 19. - È istituito presso la Facoltà di giurisprudenza, un Istituto di applicazione forense.
Art. 90 - L'Istituto ha per scopo di provvedere al perfezionamento tecnico e all'addestramento pratico dei laureati in giurisprudenza ai fini dell'esercizio delle professioni legali, e delle funzioni giudiziarie ed amministrative.
Esso funziona anche ai fini ed alle condizioni di cui all'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.
Art. 21. - I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto sono costituiti dai contributi dell'Università e da quelli di altri enti pubblici e privati, nonché dalle tasse degli iscritti.
Esso ha sede nei locali all'uopo destinati dal rettore, si vale dei servizi e degli uffici universitari ed i docenti possono, durante le esercitazioni, ricorrere al prestito dei libri dell'Istituto giuridico.
Art. 22. - L'istituto è retto da un Consiglio direttivo composto da un direttore eletto dalla Facoltà di giurisprudenza tra i suoi membri e da due consiglieri eletti uno dalla stessa Facoltà ed uno dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Modena.
La Facoltà ed il Consiglio dell'Ordine designano altresì un consigliere supplente.
Il direttore ed i consiglieri durano in carica un biennio e sono rieleggibili.
Il direttore convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo.
Art. 23. - Il corso di studi e di esercitazioni agli effetti di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è annuale; esso si protrae per un secondo anno qualora s'intenda conseguire l'attestato previsto dal successivo art. 36 di questo regolamento.
Art. 24. - Le esercitazioni si svolgono nelle seguenti discipline: diritto civile;
diritto commerciale;
diritto penale;
diritto processuale civile;
diritto processuale penale;
diritto amministrativo.
Per ognuna di queste materie, che si definiscono fondamentali, sarà tenuta normalmente una esercitazione settimanale di due ore. Il Consiglio direttivo, su proposta dei singoli docenti, può stabilire che in alcuna od anche in tutte le materie si tengano durante in dato periodo due esercitazioni settimanali. In questo caso si può fare luogo allo sdoppiamento del corso relativo.
Art. 25. - Presso l'Istituto si tengono anche, secondo l'opportunità e nel numero da fissarsi annualmente dal Consiglio direttivo, conferenze ed esercitazioni speciali su di alcune delle seguenti discipline:
diritto costituzionale interno e comparato;
diritto internazionale privato;
diritto tributario;
diritto del lavoro;
diritto ecclesiastico con particolare riguardo al diritto patrimoniale;
fonti storiche e ricerche di archivio e di letteratura giuridica; amministrazione e contabilità di aziende private e di enti pubblici;
ordinamento dei registri immobiliari e mobiliari;
arte notarile.
Le conferenze ed esercitazioni sopraindicate hanno la durata da una a due ore, secondo l'apprezzamento del singolo docente.
Art. 26. - Il Consiglio direttivo, d'intesa con i rispettivi docenti, può consentire l'abbinamento di due esercitazioni di materie diverse.
È vietato il cumulo di esercitazioni di più di due materie anche non fondamentali.
Art. 27. - Sotto il nome di esercitazioni si comprendono studi pratici di testi di giurisprudenza, esposizioni di casi concreti con relative relazioni, discussioni, redazione di atti ed esame d'incartamenti processuali, accessi ad uffici con ispezione di atti e registri, nonché ogni altra ben definita manifestazione di attività rispondente ai fini della scuola. Tali esercitazioni pertanto hanno carattere e indirizzo diversi da quello delle esercitazioni che possono accompagnare le lezioni dei corsi universitari ordinari.
I docenti cureranno che gli iscritti, anche fuori delle ore di esercitazioni collettive, compiano indagini e ricerche, assistano ad udienze giudiziarie e ad operazioni peritali e contabili, visitino uffici ed archivi tutte le volte che ciò occorra per addestrarsi all'esercizio pratico delle professioni e carriere al cui tirocinio è dedicata l'attività della scuola.
Art. 28. - Il Consiglio direttivo, sentito il parere della Facoltà di giurisprudenza, conferisce ogni anno l'incarico di svolgere le esercitazioni di cui all'art. 24 a docenti da scegliersi nelle categorie dei professori universitari titolari od incaricati delle cattedre relative oppure a magistrati o ad avvocati domiciliati in Modena.
Per una stessa materia possono essere nominati più incaricati, fra i quali le esercitazioni verranno divise.
Art. 29. - L'incarico di svolgere le conferenze ed esercitazioni di cui all'art. 25 è conferito nelle stesse forme, oltre che a persone scelte nelle categorie indicate nell'art. 28, anche a funzionari pubblici o privati particolarmente esperti nelle singole discipline.
Il Consiglio direttivo stabilisce annualmente, sulla base delle disponibilità finanziarie risultanti a sensi dell'art. 21 la misura delle indennità per le singole esercitazioni nelle materie fondamentali, nonché quella per le singole esercitazioni e conferenze nelle discipline elencate all'art. 25 che siano trattate in quell'anno.
Può anche fissare per ciascun corso un limite massimo complessivo di indennità da non superarsi in ogni caso.
Art. 30. - Il compito delle esercitazioni e delle conferenze nella scuola non si considera ad alcun effetto come incarico d'insegnamento universitario.
Art. 31. - Al principio di ogni anno accademico il Consiglio direttivo stabilisce la data d'inizio e quella di chiusura dei corsi di esercitazioni e di conferenze.
Art. 32. - Prima della data d'inizio fissata ai sensi dell'art. 31 il direttore ogni anno convoca i docenti per stabilire il programma e l'orario delle esercitazioni e delle conferenze, nonché per ogni opportuna intesa d'indole didattica.
Entro il mese di maggio di ciascun anno il Consiglio direttivo formula il piano del fabbisogno finanziario della scuola per l'anno successivo e della erogazione dei fondi, promuovendo i provvedimenti necessari da parte delle autorità universitarie e degli enti sovventori.
Art. 33. - Possono iscriversi all'Istituto i laureati in giurisprudenza.
Gli inscritti non possono eccedere il numero di 20 per ogni anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio direttivo.
All'atto dell'iscrizione è rilasciato un libretto firmato dal direttore e sul quale viene apposta la fotografia del titolare. Nel libretto si indicano i corsi di esercitazioni e conferenze seguiti e si annotano da parte dei docenti le attestazioni di diligenza e le altre che eventualmente si reputino opportune dal Consiglio direttivo.
Art. 34. - Non possono iscriversi al secondo anno se non coloro che abbiano compiuto il primo riportandone attestazione di frequenza e diligenza per tutte le materie.
Art. 35. - Agli iscritti che per un anno abbiano frequentato con diligenza e profitto i corsi in tutte le materie può essere rilasciato agli effetti e alle condizioni di cui all'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, un certificato, a firma del direttore, redatto ai sensi dell'art. 6, primo e secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Per conseguire tale certificato l'iscritto deve presentare una relazione sulla propria operosità durante l'anno, relazione che sarà sottoposta al direttore, affinchè la dichiari conforme a verità e che sarà quindi.
restituita all'interessato a corredo del certificato.
Art. 36. - Agli iscritti che abbiano frequentato con diligenza e profitto i corsi per un biennio consecutivo sarà rilasciato un attestato firmato dal direttore, con il visto del rettore e del preside della Facoltà di giurisprudenza.
Art. 37. - Nella riunione in cui ai sensi dell'articolo 31 il Consiglio direttivo provvede a stabilire la data d'inizio e quella di chiusura dei corsi di esercitazioni e di conferenze, verranno altresì fissate, dallo stesso Consiglio, le date di inizio e di chiusura delle iscrizioni, nonché l'ammontare delle tasse.
Art. 38. - Gli studenti laureandi in giurisprudenza possono essere ammessi ad assistere ai singoli corsi di esercitazioni. All'uopo dovranno presentare apposita domanda da sottoporsi all'accettazione del direttore e pagare una tassa d'iscrizione che sarà fissata annualmente dal Consiglio direttivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1947

DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato

con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con regi

decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre

1931, n. 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1

ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e

modificato con i regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: dopo l'art. 18 vanno inseriti i seguenti articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 19. - È istituito presso la Facoltà di giurisprudenza, un Istituto di applicazione forense. Art. 90 - L'Istituto ha per scopo di provvedere al perfezionamento tecnico e all'addestramento pratico dei laureati in giurisprudenza ai

fini dell'esercizio delle professioni legali, e delle funzioni giudiziarie ed amministrative. Esso funziona anche ai fini ed alle condizioni di cui all'art. 18

del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. Art. 21. - I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto sono costituiti dai contributi dell'Università e da quelli di altri

enti pubblici e privati, nonché dalle tasse degli iscritti.

Esso ha sede nei locali all'uopo destinati dal rettore, si vale dei

servizi e degli uffici universitari ed i docenti possono, durante le

esercitazioni, ricorrere al prestito dei libri dell'Istituto giuridico. Art. 22. - L'istituto è retto da un Consiglio direttivo composto da un direttore eletto dalla Facoltà di giurisprudenza tra i suoi membri e da due consiglieri eletti uno dalla stessa Facoltà ed uno dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Modena. La Facoltà ed il Consiglio dell'Ordine designano altresì un consigliere supplente. Il direttore ed i consiglieri durano in carica un biennio e sono rieleggibili. Il direttore convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo. Art. 23. - Il corso di studi e di esercitazioni agli effetti di cui

all'art. 1 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è annuale; esso si protrae per un secondo anno qualora s'intenda conseguire l'attestato previsto dal successivo art. 36 di questo regolamento. Art. 24. - Le esercitazioni si svolgono nelle seguenti discipline: diritto civile; diritto commerciale; diritto penale; diritto processuale civile; diritto processuale penale; diritto amministrativo.

Per ognuna di queste materie, che si definiscono fondamentali, sarà tenuta normalmente una esercitazione settimanale di due ore. Il

Consiglio direttivo, su proposta dei singoli docenti, può stabilire che in alcuna od anche in tutte le materie si tengano durante in dato periodo due esercitazioni settimanali. In questo caso si può fare luogo allo sdoppiamento del corso relativo.

Art. 25. - Presso l'Istituto si tengono anche, secondo l'opportunità e nel numero da fissarsi annualmente dal Consiglio

direttivo, conferenze ed esercitazioni speciali su di alcune delle seguenti discipline: diritto costituzionale interno e comparato; diritto internazionale privato; diritto tributario; diritto del lavoro; diritto ecclesiastico con particolare riguardo al diritto patrimoniale; fonti storiche e ricerche di archivio e di letteratura giuridica; amministrazione e contabilità di aziende private e di enti pubblici; ordinamento dei registri immobiliari e mobiliari; arte notarile. Le conferenze ed esercitazioni sopraindicate hanno la durata da una

a due ore, secondo l'apprezzamento del singolo docente.

Art. 26. - Il Consiglio direttivo, d'intesa con i rispettivi

docenti, può consentire l'abbinamento di due esercitazioni di materie diverse. È vietato il cumulo di esercitazioni di più di due materie anche non fondamentali. Art. 27. - Sotto il nome di esercitazioni si comprendono studi

pratici di testi di giurisprudenza, esposizioni di casi concreti con

relative relazioni, discussioni, redazione di atti ed esame

d'incartamenti processuali, accessi ad uffici con ispezione di atti e

registri, nonché ogni altra ben definita manifestazione di attività rispondente ai fini della scuola. Tali esercitazioni pertanto hanno carattere e indirizzo diversi da quello delle esercitazioni che possono accompagnare le lezioni dei corsi universitari ordinari.

I docenti cureranno che gli iscritti, anche fuori delle ore di

esercitazioni collettive, compiano indagini e ricerche, assistano ad

udienze giudiziarie e ad operazioni peritali e contabili, visitino uffici ed archivi tutte le volte che ciò occorra per addestrarsi all'esercizio pratico delle professioni e carriere al cui tirocinio é dedicata l'attività della scuola.

Art. 28. - Il Consiglio direttivo, sentito il parere della Facoltà

di giurisprudenza, conferisce ogni anno l'incarico di svolgere le esercitazioni di cui all'art. 24 a docenti da scegliersi nelle categorie dei professori universitari titolari od incaricati delle cattedre relative oppure a magistrati o ad avvocati domiciliati in Modena.

Per una stessa materia possono essere nominati più incaricati, fra i quali le esercitazioni verranno divise. Art. 29. - L'incarico di svolgere le conferenze ed esercitazioni di

cui all'art. 25 è conferito nelle stesse forme, oltre che a persone

scelte nelle categorie indicate nell'art. 28, anche a funzionari pubblici o privati particolarmente esperti nelle singole discipline.

Il Consiglio direttivo stabilisce annualmente, sulla base delle disponibilità finanziarie risultanti a sensi dell'art. 21 la misura delle indennità per le singole esercitazioni nelle materie

fondamentali, nonché quella per le singole esercitazioni e conferenze nelle discipline elencate all'art. 25 che siano trattate in quell'anno. Può anche fissare per ciascun corso un limite massimo complessivo di indennità da non superarsi in ogni caso. Art. 30. - Il compito delle esercitazioni e delle conferenze nella scuola non si considera ad alcun effetto come incarico d'insegnamento universitario. Art. 31. - Al principio di ogni anno accademico il Consiglio direttivo stabilisce la data d'inizio e quella di chiusura dei corsi di esercitazioni e di conferenze. Art. 32. - Prima della data d'inizio fissata ai sensi dell'art. 31 il direttore ogni anno convoca i docenti per stabilire il programma e

l'orario delle esercitazioni e delle conferenze, nonché per ogni opportuna intesa d'indole didattica. Entro il mese di maggio di ciascun anno il Consiglio direttivo formula il piano del fabbisogno finanziario della scuola per l'anno

successivo e della erogazione dei fondi, promuovendo i provvedimenti necessari da parte delle autorità universitarie e degli enti sovventori. Art. 33. - Possono iscriversi all'Istituto i laureati in giurisprudenza.

Gli inscritti non possono eccedere il numero di 20 per ogni anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio direttivo. All'atto dell'iscrizione è rilasciato un libretto firmato dal direttore e sul quale viene apposta la fotografia del titolare. Nel libretto si indicano i corsi di esercitazioni e conferenze seguiti e si annotano da parte dei docenti le attestazioni di diligenza e le altre che eventualmente si reputino opportune dal Consiglio direttivo. Art. 34. - Non possono iscriversi al secondo anno se non coloro che abbiano compiuto il primo riportandone attestazione di frequenza e diligenza per tutte le materie. Art. 35. - Agli iscritti che per un anno abbiano frequentato con diligenza e profitto i corsi in tutte le materie può essere rilasciato agli effetti e alle condizioni di cui all'art. 18 del

regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, un certificato, a

firma del direttore, redatto ai sensi dell'art. 6, primo e secondo

comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Per conseguire tale certificato l'iscritto deve presentare una

relazione sulla propria operosità durante l'anno, relazione che

sarà sottoposta al direttore, affinchè la dichiari conforme a verità e che sarà quindi. restituita all'interessato a corredo del certificato. Art. 36. - Agli iscritti che abbiano frequentato con diligenza e profitto i corsi per un biennio consecutivo sarà rilasciato un

attestato firmato dal direttore, con il visto del rettore e del preside della Facoltà di giurisprudenza. Art. 37. - Nella riunione in cui ai sensi dell'articolo 31 il Consiglio direttivo provvede a stabilire la data d'inizio e quella di

chiusura dei corsi di esercitazioni e di conferenze, verranno

altresì fissate, dallo stesso Consiglio, le date di inizio e di

chiusura delle iscrizioni, nonché l'ammontare delle tasse. Art. 38. - Gli studenti laureandi in giurisprudenza possono essere ammessi ad assistere ai singoli corsi di esercitazioni. All'uopo dovranno presentare apposita domanda da sottoporsi all'accettazione del direttore e pagare una tassa d'iscrizione che sarà fissata annualmente dal Consiglio direttivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1947 DE NICOLA GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943

Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 77. - FRASCA