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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1947, n. 1874

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-7-1948
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato
con regio decreto 14 ottobre  1926,  n.  2035,  modificato  con  regi
decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre
1931, n. 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291;  1
ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652  e  successive
modificazioni; 
  Vedute  le  proposte   relative   allo   statuto   dell'Universita'
anzidetta; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Modena,  approvato  e
modificato con i regi decreti sopraindicati, e'  cosi'  ulteriormente
modificato: dopo l'art. 18 vanno inseriti  i  seguenti  articoli  col
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. 
  Art. 19. - E' istituito presso la Facolta'  di  giurisprudenza,  un
Istituto di applicazione forense. 
  Art. 90 - L'Istituto ha per scopo di provvedere al  perfezionamento
tecnico e all'addestramento pratico dei laureati in giurisprudenza ai
fini  dell'esercizio  delle  professioni  legali,  e  delle  funzioni
giudiziarie ed amministrative. 
  Esso funziona anche ai fini ed alle condizioni di cui  all'art.  18
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578,  sull'ordinamento
delle professioni di avvocato e di procuratore. 
  Art. 21. - I mezzi finanziari per  il  funzionamento  dell'Istituto
sono costituiti dai contributi dell'Universita' e da quelli di  altri
enti pubblici e privati, nonche' dalle tasse degli iscritti. 
  Esso ha sede nei locali all'uopo destinati dal rettore, si vale dei
servizi e degli uffici universitari ed i docenti possono, durante  le
esercitazioni,  ricorrere  al  prestito   dei   libri   dell'Istituto
giuridico. 
  Art. 22. - L'istituto e' retto da un Consiglio  direttivo  composto
da un direttore eletto dalla Facolta' di giurisprudenza  tra  i  suoi
membri e da due consiglieri eletti uno dalla stessa Facolta'  ed  uno
dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Modena. 
  La Facolta' ed  il  Consiglio  dell'Ordine  designano  altresi'  un
consigliere supplente. 
  Il direttore ed i consiglieri durano in carica un  biennio  e  sono
rieleggibili. 
  Il  direttore  convoca  e  presiede  le  riunioni   del   Consiglio
direttivo. 
  Art. 23. - Il corso di studi e di esercitazioni agli effetti di cui
all'art. 1 del regio decreto-legge 27  novembre  1933,  n.  1578,  e'
annuale; esso si  protrae  per  un  secondo  anno  qualora  s'intenda
conseguire l'attestato previsto dal  successivo  art.  36  di  questo
regolamento. 
  Art. 24. - Le esercitazioni si svolgono nelle seguenti discipline: 
    diritto civile; 
    diritto commerciale; 
    diritto penale; 
    diritto processuale civile; 
    diritto processuale penale; 
    diritto amministrativo. 
  Per ognuna di queste  materie,  che  si  definiscono  fondamentali,
sara' tenuta normalmente una esercitazione settimanale di due ore. Il
Consiglio direttivo, su proposta dei singoli docenti, puo'  stabilire
che in alcuna od anche in tutte le materie si tengano durante in dato
periodo due esercitazioni settimanali. In questo caso  si  puo'  fare
luogo allo sdoppiamento del corso relativo. 
  Art.  25.  -  Presso   l'Istituto   si   tengono   anche,   secondo
l'opportunita' e nel numero da  fissarsi  annualmente  dal  Consiglio
direttivo, conferenze ed esercitazioni speciali su  di  alcune  delle
seguenti discipline: 
    diritto costituzionale interno e comparato; 
    diritto internazionale privato; 
    diritto tributario; 
    diritto del lavoro; 
    diritto  ecclesiastico  con  particolare  riguardo   al   diritto
patrimoniale; 
    fonti storiche e ricerche di archivio e di letteratura giuridica;
    amministrazione e contabilita'  di  aziende  private  e  di  enti
    pubblici; 
    ordinamento dei registri immobiliari e mobiliari; 
    arte notarile. 
  Le conferenze ed esercitazioni sopraindicate hanno la durata da una
a due ore, secondo l'apprezzamento del singolo docente. 
  Art. 26. -  Il  Consiglio  direttivo,  d'intesa  con  i  rispettivi
docenti,  puo'  consentire  l'abbinamento  di  due  esercitazioni  di
materie diverse. 
  E' vietato il cumulo di esercitazioni di piu' di due materie  anche
non fondamentali. 
  Art. 27. - Sotto il nome  di  esercitazioni  si  comprendono  studi
pratici di testi di giurisprudenza, esposizioni di casi concreti  con
relative  relazioni,  discussioni,  redazione  di   atti   ed   esame
d'incartamenti processuali, accessi ad uffici con ispezione di atti e
registri, nonche' ogni altra ben definita manifestazione di attivita'
rispondente ai fini della scuola. Tali esercitazioni  pertanto  hanno
carattere e indirizzo  diversi  da  quello  delle  esercitazioni  che
possono accompagnare le lezioni dei corsi universitari ordinari. 
  I docenti cureranno che gli iscritti,  anche  fuori  delle  ore  di
esercitazioni collettive, compiano indagini e ricerche, assistano  ad
udienze giudiziarie e ad operazioni peritali  e  contabili,  visitino
uffici ed archivi tutte le volte che  cio'  occorra  per  addestrarsi
all'esercizio pratico delle professioni e carriere al  cui  tirocinio
e' dedicata l'attivita' della scuola. 
  Art. 28. - Il Consiglio direttivo, sentito il parere della Facolta'
di giurisprudenza, conferisce ogni anno  l'incarico  di  svolgere  le
esercitazioni di cui  all'art.  24  a  docenti  da  scegliersi  nelle
categorie dei professori universitari titolari  od  incaricati  delle
cattedre relative oppure a magistrati o ad  avvocati  domiciliati  in
Modena. 
  Per una stessa materia possono essere nominati piu' incaricati, fra
i quali le esercitazioni verranno divise. 
  Art. 29. - L'incarico di svolgere le conferenze ed esercitazioni di
cui all'art. 25 e' conferito nelle stesse forme, oltre che a  persone
scelte nelle categorie indicate  nell'art.  28,  anche  a  funzionari
pubblici o privati particolarmente esperti nelle singole discipline. 
  Il Consiglio direttivo stabilisce  annualmente,  sulla  base  delle
disponibilita' finanziarie risultanti a sensi dell'art. 21 la  misura
delle  indennita'  per  le  singole   esercitazioni   nelle   materie
fondamentali,  nonche'  quella  per  le   singole   esercitazioni   e
conferenze nelle discipline elencate all'art. 25 che  siano  trattate
in quell'anno. 
  Puo' anche fissare per ciascun corso un limite massimo  complessivo
di indennita' da non superarsi in ogni caso. 
  Art. 30. - Il compito delle esercitazioni e delle conferenze  nella
scuola non si considera ad alcun effetto come incarico d'insegnamento
universitario. 
  Art. 31. - Al  principio  di  ogni  anno  accademico  il  Consiglio
direttivo stabilisce la data d'inizio e quella di chiusura dei  corsi
di esercitazioni e di conferenze. 
  Art. 32. - Prima della data d'inizio fissata ai sensi dell'art.  31
il direttore ogni anno convoca i docenti per stabilire il programma e
l'orario delle esercitazioni e delle  conferenze,  nonche'  per  ogni
opportuna intesa d'indole didattica. 
  Entro il mese di maggio di  ciascun  anno  il  Consiglio  direttivo
formula il piano del fabbisogno finanziario della scuola  per  l'anno
successivo e della erogazione dei fondi, promuovendo i  provvedimenti
necessari  da  parte  delle  autorita'  universitarie  e  degli  enti
sovventori. 
  Art.  33.  -  Possono  iscriversi  all'Istituto   i   laureati   in
giurisprudenza. 
  Gli inscritti non possono eccedere il numero di 20 per  ogni  anno,
salvo diversa deliberazione del Consiglio direttivo. 
  All'atto dell'iscrizione e'  rilasciato  un  libretto  firmato  dal
direttore e sul quale viene apposta la fotografia del  titolare.  Nel
libretto si indicano i corsi di esercitazioni e conferenze seguiti  e
si annotano da parte dei docenti le attestazioni di  diligenza  e  le
altre  che  eventualmente  si  reputino   opportune   dal   Consiglio
direttivo. 
  Art. 34. - Non possono iscriversi al secondo anno se non coloro che
abbiano compiuto il primo riportandone attestazione  di  frequenza  e
diligenza per tutte le materie. 
  Art. 35. - Agli iscritti che per un anno  abbiano  frequentato  con
diligenza e  profitto  i  corsi  in  tutte  le  materie  puo'  essere
rilasciato agli effetti e alle condizioni  di  cui  all'art.  18  del
regio decreto-legge 27 novembre 1933,  n.  1578,  un  certificato,  a
firma del direttore, redatto ai sensi dell'art. 6,  primo  e  secondo
comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 
  Per conseguire tale  certificato  l'iscritto  deve  presentare  una
relazione sulla propria  operosita'  durante  l'anno,  relazione  che
sara' sottoposta al  direttore,  affinche'  la  dichiari  conforme  a
verita' e che sara' quindi. 
  restituita all'interessato a corredo del certificato. 
  Art. 36. - Agli iscritti che abbiano frequentato  con  diligenza  e
profitto i corsi per  un  biennio  consecutivo  sara'  rilasciato  un
attestato firmato dal direttore, con  il  visto  del  rettore  e  del
preside della Facolta' di giurisprudenza. 
  Art. 37. - Nella riunione in  cui  ai  sensi  dell'articolo  31  il
Consiglio direttivo provvede a stabilire la data d'inizio e quella di
chiusura  dei  corsi  di  esercitazioni  e  di  conferenze,  verranno
altresi' fissate, dallo stesso Consiglio, le  date  di  inizio  e  di
chiusura delle iscrizioni, nonche' l'ammontare delle tasse. 
  Art. 38. - Gli studenti laureandi in giurisprudenza possono  essere
ammessi ad assistere ai  singoli  corsi  di  esercitazioni.  All'uopo
dovranno presentare apposita domanda da  sottoporsi  all'accettazione
del direttore e pagare  una  tassa  d'iscrizione  che  sara'  fissata
annualmente dal Consiglio direttivo. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 15 ottobre 1947 
 
                              DE NICOLA 
 
                                                              GONELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: GRASSI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1943 
  Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 77. - FRASCA