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REGIO DECRETO 22 gennaio 1934, n. 37

Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2003)
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Testo in vigore dal:  19-5-1990
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Art. 6



Il praticante, che ha frequentato un Seminario o altro Istituto costituito presso una Università del Regno, a termini dell'art. 18, comma primo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve darne la prova mediante certificato della competente autorità accademica.

Il certificato deve contenere un'attestazione sul profitto che il praticante abbia tratto dalla frequenza dell'Istituto.

Per il periodo a cui tale frequenza si riferisce il praticante deve esibire i certificati e la relazione, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, nonché la relazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo, sulle principali questioni di diritto che ha esaminato durante la frequenza dell'Istituto.

((8))
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, relative alle modalità di svolgimento della pratica forense".