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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 922

Modificazioni dei diritti di saggi e verificazioni facoltative di cui agli articoli 115 e 131 del regolamento metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-6-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con R. Decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3°);
Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con R. Decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
Visto il R. Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, col quale furono, tra l'altro, modificati gli articoli 115 e 131 del suddetto regolamento;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, col quale furono modificati i diritti metrici;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l' Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri dei Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente disposizioni sull' emanazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro segretario di Stato per l' industria ed il commercio, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Gli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, numero 242, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 115. - Nel laboratorio dei saggi dell'Ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti:
per ogni analisi di leghe di metalli comuni: lire 100 per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di L. 200;
per ogni determinazione qualitativa d'argentatura e doratura L. 20.
per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione dei tempo impiegato, sulla base di L. 30 all'ora di lavoro.
"Art. 131. - Per le verificazioni facoltative di cui all'art. 35 della legge da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'Ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti:

A) Tariffa per la verificazione dei termometri esclusi quelli per uso medico):
per ogni osservazione fra 25ª e 50ª..........................L. 4 per ogni osservazione fuori di questo intervallo e non
superiore a 100ª né inferiore a 0ª.......................L. 10 per ogni osservazione non compresa fra 0° e 100ª e dentro
i limiti dei quali il laboratorio dell'Ufficio centrale
disponga dei mezzi atti a fare la verificazione, viene
percepito il diritto di...................................L. 20 per ogni indicazione incisa d'ufficio (escluse quelle
prescritte dall'art. 119, che sono gratuite) ..............L. 2 l'importo minimo dei diritti, quando il termometro sia
accompagnato dal certificato, è di.......................L. 20 per la verificazione di un termometro precedentemente
verificato e bollato.......................................L. 5
B) Tariffa per la verificazione dei termometri per uso medico (come la precedente di cui alla lettera A) colla riduzione del 50%.

C) Tariffa per la verificazione degli alcoolometri:
per ogni termo-alcoolometro.................................L. 40 per ogni alcoolometro semplice..............................L. 30 per la verificazione di un punto del termometro, oltre i
tre prescritti dall'art. 125..............................L. 4 per la verificazione di un punto della scala alcoolometrica,
oltre i cinque prescritti..................................L. 5 per ogni indicazione incisa d'ufficio, oltre quelle
prescritte dall'art. 126....................................L.2
D) Tariffa per la verificazione delle misure di lunghezza aventi carattere di precisione:
per la verificazione della lunghezza di misure a teste
ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad
un metro, alla temperatura ambiente.......................L.150 per la verificazione dei decimetri di un metro..............L.150 per la verificazione dei primi 20 centimetri di un metro
o per la verificazione dei centimetri di
un doppio decimetro.......................................L.250 per la verificazione dei primi 10 millimetri
di una lunghezza..........................................L.150
E) Tariffa per la verificazione di pesi avente carattere di precisione:
per la verificazione di una serie di pesi frazionari del
grammo, senza la determinazione diretta dei volumi........L.100 per la verificazione di una serie di pesi tra un grammo
e 100 grammi, senza la determinazione diretta
dei volumi................................................L.150 per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al
chilogramma, senza la determinazione diretta
dei volumi................................................L.200 per la verificazione di un chilogramma campione, con la
determinazione diretta del volume.........................L.200
F) Tariffa per la verificazione facoltativa dei manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unità intere o multipli di unità, siano esse espresse in kg. per cmq. atmosfere o in metri d'acqua:
quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg. per cmq.............L.50 quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg.
per cmq ma non maggiore di 100 kg. per cmq. ..............L.100 quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg.
per cmq. .................................................L.150
G) Tariffa per ore di lavoro, in ragione di L. 30 all'ora per quanto segue:
per la verificazione dei densimetri (areometri e termo-areometri) indicanti la densità dei liquidi fra 0,7 e 1,85;
per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometria, verificazioni e
determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai
mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse.