stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 922

Modificazioni dei diritti di saggi e verificazioni facoltative di cui agli articoli 115 e 131 del regolamento metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 11-6-1946
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il testo unico delle leggi metriche approvato con R. Decreto
23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3°);
  Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con R. Decreto
31 gennaio 1909, n. 242;
  Visto  il R. Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, col quale furono, tra
l'altro, modificati gli articoli 115 e 131 del suddetto regolamento;
  Visto  il  R.  decreto  21  ottobre 1923, n. 2367, col quale furono
modificati i diritti metrici;
  Visto  il  decreto-legge  Luogotenenziale  25  giugno 1944, n. 151,
riguardante  l'  Assemblea  per la nuova costituzione dello Stato, il
giuramento  dei  membri  dei  Governo  e  la  facolta' del Governo di
emanare norme giuridiche;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58,  contenente  disposizioni  sull'  emanazione  e pubblicazione dei
decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l' industria ed
il commercio, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Gli  articoli  115  e  131  del  regolamento  sul  servizio metrico
approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, numero 242, sono sostituiti
dai seguenti:
  "Art.  115.  -  Nel  laboratorio dei saggi dell'Ufficio centrale si
eseguiscono  i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'art. 10
e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti:
    per  ogni  analisi  di  leghe  di  metalli  comuni:  lire 100 per
ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di L. 200;
    per  ogni  determinazione qualitativa d'argentatura e doratura L.
20.
    per  saggi  non indicati nel presente articolo viene percepito un
diritto  in  ragione dei tempo impiegato, sulla base di L. 30 all'ora
di lavoro.
    "Art.  131. - Per le verificazioni facoltative di cui all'art. 35
della   legge  da  eseguirsi  nel  laboratorio  metrico  dell'Ufficio
centrale sono riscossi i seguenti diritti:

      A)  Tariffa  per la verificazione dei termometri esclusi quelli
per uso medico):
    per ogni osservazione fra 25ª e 50ª..........................L. 4
    per ogni osservazione fuori di questo intervallo e non
      superiore a 100ª ne' inferiore a 0ª.......................L. 10
    per ogni osservazione non compresa fra 0° e 100ª e dentro
      i limiti dei quali il laboratorio dell'Ufficio centrale
      disponga dei mezzi atti a fare la verificazione, viene
      percepito il diritto di...................................L. 20
    per ogni indicazione incisa d'ufficio (escluse quelle
      prescritte dall'art. 119, che sono gratuite) ..............L. 2
    l'importo minimo dei diritti, quando il termometro sia
      accompagnato dal certificato, e' di.......................L. 20
    per la verificazione di un termometro precedentemente
      verificato e bollato.......................................L. 5

    B)  Tariffa  per  la  verificazione dei termometri per uso medico
(come la precedente di cui alla lettera A) colla riduzione del 50%.

    C) Tariffa per la verificazione degli alcoolometri:
    per ogni termo-alcoolometro.................................L. 40
    per ogni alcoolometro semplice..............................L. 30
    per la verificazione di un punto del termometro, oltre i
      tre  prescritti dall'art. 125..............................L. 4
    per la verificazione di un punto della scala alcoolometrica,
      oltre i cinque prescritti..................................L. 5
    per ogni indicazione incisa d'ufficio, oltre quelle
      prescritte dall'art. 126....................................L.2

    D)  Tariffa per la verificazione delle misure di lunghezza aventi
carattere di precisione:
    per la verificazione della lunghezza di misure a teste
      ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad
      un metro, alla temperatura ambiente.......................L.150
    per la verificazione dei decimetri di un metro..............L.150
    per la verificazione dei primi 20 centimetri di un metro
      o per la verificazione dei centimetri di
      un doppio decimetro.......................................L.250
    per la verificazione dei primi 10 millimetri
      di una lunghezza..........................................L.150

    E)  Tariffa  per  la  verificazione  di  pesi avente carattere di
precisione:
    per la verificazione di una serie di pesi frazionari del
      grammo, senza la determinazione diretta dei volumi........L.100
    per la verificazione di una serie di pesi tra un grammo
      e 100 grammi, senza la determinazione diretta
      dei volumi................................................L.150
    per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al
      chilogramma, senza la determinazione diretta
      dei volumi................................................L.200
    per la verificazione di un chilogramma campione, con la
      determinazione diretta del volume.........................L.200

    F)  Tariffa  per  la  verificazione facoltativa dei manometri, di
qualunque  tipo,  dando le correzioni per unita' intere o multipli di
unita',  siano  esse  espresse  in  kg. per cmq. atmosfere o in metri
d'acqua:
    quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg. per cmq.............L.50
    quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg.
      per cmq ma non maggiore di 100 kg. per cmq. ..............L.100
    quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg.
      per cmq. .................................................L.150

    G)  Tariffa  per  ore  di lavoro, in ragione di L. 30 all'ora per
quanto segue:
    per la verificazione dei densimetri (areometri e termo-areometri)
      indicanti la densita' dei liquidi fra 0,7 e 1,85;
    per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti,
      calibrazioni o altre ricerche di termometria, verificazioni e
determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai
mezzi di  cui  dispone  l'Ufficio  centrale,  riguardanti  lunghezze,
      volumi e masse.