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REGIO DECRETO 9 ottobre 1921, n. 1473

Che apporta variazioni ad alcune disposizioni di carattere economico e finanziario del regolamento pel servizio metrico approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242. (021U1473)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1924)
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Testo in vigore dal:  22-2-1924
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);
Visto il regolamento per il servizio metrico, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
Visti i Regi decreti 4 aprile 1912, n. 402, e 10 dicembre 1914, n. 1385, che modificano il regolamento predetto;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, numero 733, arrecante anch'esso variazioni al regolamento stesso;
Sentito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;
Sentito il parare del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quelli delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Agli articoli 55, 113, 114, 115, 131, 136 e 139 del regolamento pel servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e modificato coi RR. decreti 4 aprile 1912, n. 402, e 10 dicembre 1914, n. 1385, nonché col decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1929, sono sostituiti i seguenti:

Art. 55. - I Comuni che compongono ciascun distretto metrico sono divisi in due distinti riparti o sezioni, secondo una tabella proposta dal prefetto, dietro le indicazioni dell'ufficiale metrico e approvata dal Ministero. Nel preparare questa tabella, si tiene conto del numero degli utenti che dovrà approssimativamente essere diviso in parti uguali fra le due sezioni. La verificazione viene eseguita ogni due anni in ciascuna sezione.

Oltrechè nei capoluoghi dei Comuni indicati all'art. 17 del testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7038 (serie 3ª), possono stabilirsi uffici temporanei di verificazione in frazioni e borgate dei Comuni che ottengano il consenso della Giunta provinciale amministrativa e che si sottopongano a corrispondere, all'ufficiale metrico, le indennità indicate dall'art. 139-bis. Gli utenti dei Comuni nei quali non viene stabilito l'ufficio temporaneo di verificazione sono aggregati, dietro loro domanda, ad uno dei Comuni più vicini, o di ufficio, al capoluogo di mandamento.

Art. 113. - I diritti da pagarsi pel saggio e marchio di lavori d'oro e d'argento sono stabiliti nella proporzione di L. 300 per ogni chilogramma d'oro e di L. 30 per ogni chilogramma d'argento e di argento dorato.

Il diritto di solo saggio sui lavori per i quali il presentatore non richieda o non consenta il marchio, è stabilito nella proporzione di L. 30 per ogni chilogramma di lavori d'oro e di L. 3 per ogni chilogramma di lavori d'argento o d'argento dorato.

Però il diritto non può essere, in alcun caso, inferiore a centesimi cinquanta.

Art. 114. - Pel saggio delle verghe e dei pezzetti d'oro, di dorato e d'argento sono stabiliti i seguenti diritti:

Per ogni pezzetto o verga non eccedente l'ettogramma, oro L. 3 e dorato argento L. 1,50.

Per ogni verga maggiore di un ettogramma o non eccedente il chilogramma, id. L. 6 e id. L. 3.

Per ogni verga di peso maggiore di un chilogramma, id. L. 9 e id.
L. 4,50.

Pel saggio di un campione di ceneri auro argentifere è stabilito il diritto di L. 15.

Pel saggio di cui al capoverso c) dell'art. 103 è fissato il diritto di L. 9 per ogni saggio.

Nelle verghe e nei pezzetti d'oro, di dorato e d'argento contenenti platino, l'ufficiale metrico deve determinare anche il titolo del platino ed in tal caso i diritti di saggio fissati nella tabella inserita nel presente articolo sono rispettivamente e singolarmente aumentati di 6 lire.

Art. 115. - Nel laboratorio dei saggi dell'Ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti:

Per ogni analisi di leghe di metalli comuni: lire quindici per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di L. 30.

Per ogni determinazione qualitativa d'argentatura o doratura, lire 3.

Per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato sulla base di L. 4,50 all'ora di lavoro.

Art. 131. - Per le verificazioni facoltative di cui all'art. 35 della legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'Ufficio centrale sono riscossi i diritti seguenti:

A. - Tariffa per la verificazione dei termometri
(esclusi quelli per uso medico).
Per ogni osservazione fra 25° e 50°, L. 0,60.
Per ogni osservazione fuori di quest'intervallo e
non superiore a 100° né inferiore a 0°, L. 1,50.
Per ogni osservazione non compresa fra 0° e 100° e
dentro i limiti nei quali il laboratorio
dell'ufficio centrale disponga dei mezzi atti a
fare la verificazione, viene percepito il diritto di L. 3.
Per ogni indicazione incisa d'ufficio (escluse
quelle prescritte dall'art. 119, che sono
gratuite), L. 0,30.
L'importo minimo delle indennità, quando il
termometro sia accompagnato dal certificato, è di L. 3.
Per la verificazione di un termometro
precedentemente verificato e bollato, L. 0,75.

B. - Tariffa per la verificazione dei termometri
per uso medico.
Come la precedente di cui alla lettera A colla
riduzione del 50%.

C. - Tariffa per la verificazione degli alcoolometri.
Per ogni termo-alcoolometro, L. 6.
Per ogni alcoolometro semplice, L. 4,50.
Per la verificazione di un punto del termometro,
oltre i tre prescritti dall'art. 125, L. 0,60.
Per la verificazione di un punto della scala
alcoolometrica, oltre i cinque prescritti, L. 0,80.
Per ogni indicazione incisa d'ufficio, oltre
quelle prescritte dall'art. 126, L. 0,30.

D. - Tariffa per la verificazione di misure di lunghezza
aventi carattere di precisione.
Per la verificazione della lunghezza di misure a
teste ed a tratti, compresa tra 2 punti, non
superiori ad 1 metro, alla temperatura ambiente, L. 22,50.
Per la verificazione dei decimetri di un metro, L. 22,50.
Per la verificazione dei primi 20 centimetri di un metro o
per la verificazione dei centimetri di un doppio
decimetro, L. 36.
Per la verificazione dei primi 10 millimetri di
una lunghezza, L. 22,50.

E. - Tariffa per la verificazione di pesi aventi carattere
di precisione.
Per la verificazione di una serie di pesi
frazionari del gramma senza la determinazione
diretta dei volumi, L. 15.
Per la verificazione di una serie di pesi, tra un
gramma e 100 grammi, senza la determinazione
diretta dei volumi, L. 21.
Per la verificazione di una serie di pesi dal
gramma al chilogramma, senza la determinazione
diretta dei volumi, L. 30.
Per la verificazione di un chilogramma campione,
con la determinazione diretta del volume, L. 30.

F. - Tariffa Per la verificazione facoltativa dei
manometri, di qualunque tipo dando le correzioni
per unità intere o multipli di unità, siano esse
espresse in kg., per cmq., in atmosfere o in metri
di acqua.
Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg. per cmq., L. 9.
Quando hanno l'indicazione massima superiore a 25
kg. per cmq., ma non maggiore di l00 kg. per cmq., L. 15.
Quando hanno l'indicazione massima superiore a 100
kg. per cmq., L. 21.

G. - Tariffa ad ore di lavoro, in ragione di L. 4,50 all'ora,
per quanto segue:
Per la verificazione dei densimetri (areometri e
termo-areometri) indicanti la densità dei liquidi
fra 0,7 e 1,85;
Per verificazioni speciali non indicate nelle
tariffe precedenti; calibrazioni e altre ricerche
di termometria; verificazioni e determinazioni di
alta precisione, che siano consentite dai mezzi di
cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti
lunghezze, volumi e masse.

Art. 136. - L'ufficiale metrico, invitato ad eseguire operazioni di verificazione prima o di collaudo di posa in opera di pesi fissi o di verificazione periodica di strumenti metrici a domicilio di fabbricanti o di utenti, in conformità delle disposizioni degli articoli 45, 46 e 56, deve portare con sé i campioni e gli strumenti dell'ufficio necessari ed avvalersi, per le operazioni, di siffatto materiale, escluso quello dei fabbricanti metrici, salvo però il disposto dell'art. 45. Nei casi suddetti, sono dovute all'ufficiale metrico, dai fabbricanti o dagli utenti, le seguenti indennità:

1. Se le operazioni si compiono nel Comune sede dell'ufficio
permanente o temporaneo:
L'indennità di lire 12 per ognuno degli esercizi tali
considerati dal presente regolamento, posti entro il raggio di km. 3 dall'Ufficio permanente o temporaneo, ovvero:
L'indennità di lire 8, più quella ordinaria di viaggio ed
il rimborso delle spese pel trasporto del materiale, se
gli esercizi siano posti oltre il raggio suddetto.
Se gli esercizi d'uno stesso utente siano più di quattro
complessivamente le indennità di lire 12 e 8 saranno ridotte
rispettivamente a metà con prevalenza per gli esercizi oltre
i quattro, pei quali compete la indennità minore.

2. Se le operazioni si compiono fuori del Comune sede dell'Ufficio temporaneo o permanente:
Le indennità di viaggio e soggiorno stabilite dalle norme
generali in vigore ed il rimborso delle spese pel
trasporto del materiale.
In ogni caso in cui spettino indennità di viaggio e soggiorno o
rimborso di spese per operazioni compiute presso diversi utenti,
l'ammontare ne sarà ripartito fra gli interessati.
I compensi suddetti, occorrendo, potranno essere variati con
decreto Ministeriale previ accordi col ministro del tesoro.

Art. 139. - In compenso di ogni spesa necessaria ad effettuare la verificazione periodica dei pesi e delle misure in tutti i luoghi indicati dall'art. 17 del testo unico delle leggi metriche, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), saranno corrisposte, agli ufficiali metrici, esclusivamente, le seguenti indennità speciali:

a) per ogni trasporto del materiale prescritto in ciascun
Ufficio metrico temporaneo o, da questo, nell'Ufficio metrico
permanente, quante volte occorra:

1° una quota fissa di L. 15;

2° un'indennità per ogni chilometro di percorso di L. 2,50 se
effettuato su strade carreggiabili e di L. 5
se su strade mulattiere;

Per i trasporti o parti di essi da effettuarsi sulle ferrovie o strade con regolare servizio a trazione meccanica quando il percorso superi i dieci chilometri, o per via di mare, competerà il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I percorsi effettuati e la natura delle strade risulteranno da apposite tabelle, redatte in base all'itinerario per il giro, approvate dai competenti Uffici del genio civile, viste le disposizioni del presente articolo;

b) centesimi 25 per ogni certificato rilasciato agli utenti che
abbiano adempiuto all'obbligo della verificazione periodica,
tanto negli Uffici metrici permanenti come in quelli temporanei;

c) i 3/5 dell'ordinaria indennità di missione per ognuno dei
giorni in cui, in conformità dell'itinerario per il giro della verificazione periodica dei pesi e delle misure debitamente
approvato e pubblicato, saranno compiute le operazioni nei
Comuni escluso il capoluogo del distretto;

d) l'ordinaria indennità di missione per ogni altro giorno
compreso nel periodo stabilito per il giro, in cui, in
necessaria dipendenza dello svolgimento dell'itinerario,
l'ufficiale metrico sia costretto a permanere fuori del
capoluogo del distretto, esclusi i giorni nei quali competono
le indennità ai sensi del comma a) dell'articolo seguente;
((2))


e) un terzo dei compensi globali di cui al n. 2 del comma a)
per tutte le spese di viaggio attinenti all'esecuzione del giro,
comprese quelle necessarie per soddisfare alle
prescrizioni dell'art. 71 (comma 5°).

Tutti i compensi suddetti saranno corrisposti dal Ministero anticipatamente nella misura di 4/5 e, nel resto, dopo ultimato il giro della verificazione periodica e trasmessi i documenti contabili giustificativi.

I compensi stessi potranno, occorrendo, essere variati con decreto Ministeriale, previ accordi col ministro del tesoro.

Art. 139.-bis. - Per l'impianto di uffici temporanei di verificazione periodica nelle frazioni o borgate dei Comuni, ai sensi dell'art. 55 o dovunque ne sia autorizzata l'istituzione in via straordinaria per conto dei Comuni o dello Stato, i Municipi, o l'Amministrazione metrica, in quest'ultimo caso, corrisponderanno, agli ufficiali metrici, quanto segue:

a) l'indennità giornaliera ordinaria per ognuno dei giorni
stabiliti per la verificazione e per quelli eventualmente
impiegati nei viaggi necessari a norma del comma seguente;

b) le indennità ordinarie di viaggio per il percorso dalle località
ove venne istituito, a norma dell'itinerario, il precedente
Ufficio temporaneo ed anche per l'eventuale ritorno allo stesso,
quando ciò sia necessario per il normale svolgimento del giro, ovvero da e per l'Ufficio permanente, se occorra,
indipendentemente dalle esigenze del giro stesso, muovere
da siffatto Ufficio e restituirvisi;

c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto del materiale sul percorso di cui al comma precedente,
semprechè le Amministrazioni comunali, avvertitene tempestivamente,
non abbiano dichiarato di provvedere a loro cura al trasporto
stesso, quando esso sia a loro carico.

Art. 139.-ter. - Agli ufficiali metrici incaricati di compiere il giro in un distretto metrico diverso da quello ove risiedono, saranno corrisposte le stesse indennità indiciate negli articoli precedenti.

Però l'indennità di cui al comma c) dell'art. 139 sarà di 4/5, anziché di 3/5 dell'ordinaria indennità di missione.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3119 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "All'intera indennità ordinaria di missione fissata dal comma d) dell'art. 139 precitato è sostituita la quota di 4/5 della stessa, ferma restando l'indennità intera nel caso previsto dal detto comma, nell'ipotesi di cui all'art. 139-ter".