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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 829

Modificazione dell'entrata In vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945 n. 697, ai decreti Luogotenenziali 1° agosto 1945, nn. 718, 692, 693 e al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, relativi alla determinazione degli elementi o del limiti della retribuzione, ai fini del calcolo del contributi per varie forme di previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-2-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 697, recante norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 718, relativo alla determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contribuito per gli assegni familiari;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 692, recante norme per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 693, concernente la determinazione del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, per la estensione delle norme relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari, ai fini del calcolo dei contributi dovuti alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria e alla Cassa per la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria;

Vista

la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, e i decreti Luogotenenziali di pari data n. 718 e n. 692, relativi al computo dei contributi per gli assegni familiari, nonché il decreto Luogotenenziale della stessa data n. 693, concernente la determinazione del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale di invalidità e vecchiaia, come pure il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, per il calcolo dei contributi dovuti alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi e per le integrazioni salariali nella industria, hanno effetto, in deroga a quanto previsto dai decreti stessi, con l'inizio del primo periodo di paga successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI - BARBARESCHI - RICCI - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 31. - FRASCA