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DECRETO LUOGOTENENZIALE 1 agosto 1945, n. 692

Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari. (045U0692)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1946)
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Testo in vigore dal:  25-11-1945

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, concernente l'istituzione di assegni familiari supplementari di carovita, la normalizzazione di quelli ordinari e la determinazione del relativo contributo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli effetti del calcolo dei contributi dovuti in applicazione della legge sugli assegni familiari, per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi ritenuta.

Pertanto, nella determinazione della retribuzione in aggiunta al salario e allo stipendio:
A) debbono computarsi tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di compenso per lavoro straordinario, qualunque ne sia la natura o la durata, per lavoro notturno, per lavoro festivo;
2) di provvigione, di cointeressenza, di partecipazione agli utili o al prodotto, di percentuali di servizio, di assegno di carica o grado;
3) di premio di indennità o di assegno particolare che il datore di lavoro ordinariamente corrisponde ai lavoratori occupati in determinate condizioni di lavoro, di tempo e di località, come gli assegni variabili e le competenze accessorie, le indennità chilometriche a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e per ricupero di ritardi e simili per il personale delle imprese di trasporto, le indennità di linea, di varo, di supertonnellaggio e simili per il personale della navigazione, le indennità similari dovute al personale di volo della navigazione aerea, le indennità di residenza, di località disagiata, di sottosuolo, di montagna, di zona malarica, di lavori pericolosi o dannosi e simili;
4) di gratificazione annuale o periodica quali le mensilità e le settimane eccedenti le normali, come la 13a e la doppia mensilità e
la 53a settimana, escluse le gratificazioni e le elargizioni concesse
una volta tanto dal datore di lavoro;
5) di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 40% del loro ammontare, esclusi sempre i rimborsi a piè di lista come ogni altro compenso o somma qualsiasi che abbia carattere di rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
6) di compenso per ferie o festività nazionali godute;
7) di assegno temporaneo di guerra;
8) di indennità agli ex combattenti;
9) di indennità di panatica in ragione del 40% della somma per tale titolo corrisposta ai marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo;
10) di indennità di famiglia;
11) di indennità di presenza, di premio di assiduità, operosità e simili e di carovita, comunque denominati, anche se esclusi da disposizioni di legge o di contratto.
B) non debbono computarsi le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di prestazioni a carico di gestioni previdenziali e mutualistiche quali gli assegni familiari, gli assegni di malattia; di integrazione guadagni, di congedo maatrimoniale, di nuzialità e natalità e di trattamento di richiamo alle armi;
2) di compenso per ferie o festività nazionali non godute;
3) di mancia;
4) di indennità sostitutiva del preavviso e di anzianità;
5) di indennità di cassa, di rappresentanza e di sfollamento;
6) di indennità vestiario;
7) di indennità per rischio di guerra.