stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 829

Modificazione dell'entrata In vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945 n. 697, ai decreti Luogotenenziali 1° agosto 1945, nn. 718, 692, 693 e al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, relativi alla determinazione degli elementi o del limiti della retribuzione, ai fini del calcolo del contributi per varie forme di previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 3-2-1946
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 10 agosto 1945, n.
697,   recante   norme   per  la  determinazione  dell'importo  della
retribuzione  rispetto  al  quale  e'  dovuto  il  contributo per gli
assegni familiari;
  Visto  il  decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 718, relativo
alla   determinazione   dell'importo  della  retribuzione  fino  alla
concorrenza  del  quale  e'  dovuto  il  contribuito  per gli assegni
familiari;
  Visto  il  decreto  Luogotenenziale  1°  agosto  1945,  numero 692,
recante norme per la determinazione degli elementi della retribuzione
da  considerare  ai  fini  del  calcolo dei contributi dovuti per gli
assegni familiari;
  Visto   il   decreto   Luogotenenziale  1°  agosto  1945,  n.  693,
concernente   la   determinazione  del  contributo  per  gli  assegni
integrativi  delle pensioni della assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', vecchiaia e superstiti;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 31 agosto 1945, n.
810,  per  la  estensione  delle  norme  relative agli elementi ed ai
limiti  della  retribuzione  previsti  per i contributi degli assegni
familiari,  ai  fini del calcolo dei contributi dovuti alle Casse per
il  trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli
operai  dell'industria  e alla Cassa per la integrazione dei guadagni
dei lavoratori dell'industria;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
  di  concerto  con  i  Ministri  per  il  tesoro  e  per la grazia e
  giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, e i
decreti  Luogotenenziali  di  pari  data n. 718 e n. 692, relativi al
computo  dei contributi per gli assegni familiari, nonche' il decreto
Luogotenenziale   della   stessa   data   n.   693,   concernente  la
determinazione  del  contributo  per  gli  assegni  integrativi delle
pensioni dell'assicurazione generale di invalidita' e vecchiaia, come
pure  il  decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810,
per il calcolo dei contributi dovuti alle Casse per il trattamento di
richiamo  alle  armi e per le integrazioni salariali nella industria,
hanno  effetto,  in  deroga a quanto previsto dai decreti stessi, con
l'inizio  del  primo  periodo di paga successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 30 novembre 1945

                          UMBERTO DI SAVOIA

                                        PARRI - BARBARESCHI - RICCI -
                                                            TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1946
  Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 31. - FRASCA