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REGIO DECRETO 30 dicembre 1940, n. 2047

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1941, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura. (040U2047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-5-1941 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1941 le misure dei contributi previsti dal R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, a carico degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura ragguagliando le aliquote vigenti in quote per giornata di lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario del P.N.F. e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I contributi che gli agricoltori ed i lavoratori dell'agricoltura sono tenuti a corrispondere per l'anno 1941 ai fini di assicurarne la riscossione nella misura prevista dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi vigenti, sono fissati per ogni giornata di lavoro nelle seguenti quote:

a) per ogni giornata impiegata da salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie ed al bestiame:

1) quota per le opere del Partito Nazionale Fascista, per le Associazioni professionali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, per l'organizzazione delle mostre di categoria all'Esposizione universale di Roma e per l'Ente nazionale fascista della cooperazione: L. 0,45;

2) quota per l'assistenza malattie: per ogni giornata di uomo: L. 0,45; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 0,304;

3) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia: per ogni giornata di uomo: L. 0,36; per ogni giornata di donna e di ragazzo:
L. 0,18;

4) quota per l'assicurazione tubercolosi: per ogni giornata di uomo: L. 0,12; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 0,10;

5) quota per l'assicurazione natalità e nuzialità: per ogni giornata di uomo: L. 0,073; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 0,08;

6) quota per la corresponsione degli assegni familiari: L. 1,50;

b) per Ogni giornata impiegata dai giornalieri di campagna:

1) quota per le opere del Partito Nazionale Fascista, per le Associazioni professionali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, per l'organizzazione delle Mostre di categoria all'Esposizione universale di Roma e per l'Ente nazionale fascista della cooperazione: L. 0,45;

2) quota per assistenza malattie: per ogni giornata di uomo: L. 0,61; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 0,41;

3) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia: per ogni giornata di uomo: L. 0,30; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 0,18;

4) quota per l'assicurazione tubercolosi: L. 0,20;

5) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità: per ogni giornata dì uomo: L. 0,24; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 0,22;

6) quota per la corresponsione degli assegni familiari: L. 1,50;

c) per ogni giornata impiegata da mezzadri e coloni:

1) quota per le opere del Partito Nazionale Fascista, per le Associazioni professionali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, per l'organizzazione delle mostre di categoria all'Esposizione universale di Roma e per l'Ente nazionale fascista della cooperazione: L. 0.45;

2) quota per assistenza, malattie: L. 0,151.;

3) quota per l'assicurazione tubercolosi: L. 0,0625;

4) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità:i L. 0,075,

Le quote di cui ai numeri 2, 3, 4 saranno aumentate o diminuite ai fini del conguaglio per l'anno 1940 previsto dall'art. 14, lett. b), del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in modo da recuperare le differenze fra le somme iscritte nei ruoli 1940 e quelle risultanti dall'applicazione delle quote sopraindicate;

d) per ogni giornata eseguita dai coltivatori diretti:

1) quota per le opere del Partito Nazionale Fascista, per le Associazioni professionali degli agricoltori, per l'organizzazione delle mostre di categoria all'Esposizione universale di Roma e per l'Ente nazionale fascista della cooperazione: L. 0,1881.