stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1949

Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura. (040U1949)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-2-1941

Art. 14

Accreditamento dei contributi ai lavoratori iscritti negli elenchi


L'accreditamento dei contributi ai lavoratori iscritti negli elenchi è regolato come appresso:

a) nei confronti dei salariati, obbligati, avventizi e compartecipanti l'accreditamento dei contributi per l'assistenza malattia, per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi, nuzialità e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari è effettuato in base alle disposizioni vigenti per le singole forme di assistenza e di previdenza e per la corresponsione degli assegni familiari e fino a concorrenza dell'ammontare delle somme iscritte nei ruoli per i detti lavoratori.

Tale accreditamento, in misura proporzionale al periodo per il quale i lavoratori risultano iscritti negli elenchi, è operato attribuendo prima ai salariati fissi ed assimilati, agli obbligati ed assimilati ed ai compartecipanti i contributi di loro pertinenza e ripartendo la differenza tra gli avventizi in base ai criteri di anno in anno indicati dalla Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura ed approvati dal Ministero delle corporazioni.

Le eventuali differenze che si verificassero - per effetto dei ruoli suppletivi e delle variazioni apportate negli elenchi dei lavoratori - tra le somme accreditate e quelle iscritte nei ruoli, saranno portate in aumento o in diminuzione delle somme iscritte nei ruoli dell'anno successivo agli effetti dell'accreditamento per detto anno;

b) nei confronti dei componenti le famiglie mezzadrili e coloniche l'accreditamento dei contributi per l'assistenza malattia e per le assicurazioni tubercolosi, nuzialità e natalità è effettuato, per coloro che ne hanno diritto, in base alle disposizioni vigenti per le predette forme di assistenza e di previdenza, indipendentemente dall'ammontare delle somme iscritte a ruolo. Ove esso ammontare risulti maggiore o minore di quanto è stato effettivamente accreditato, il conguaglio sarà effettuato mediante diminuzione o aumento delle quote di contributi per l'anno successivo.