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REGIO DECRETO 30 dicembre 1940, n. 2047

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1941, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura. (040U2047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-5-1941
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Visto il comma 3°  dell'articolo  unico  del  R.  decreto-legge  28
novembre 1938, n. 2138, nonche' la legge 22 aprile 1940, n. 495 e  il
R. decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 316; 
 
  Ritenuta la necessita' di determinare per l'anno 1941 le misure dei
contributi previsti dal R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, a
carico  degli   agricoltori   e   dei   lavoratori   dell'agricoltura
ragguagliando le aliquote vigenti in quote per giornata di lavoro; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro   Segretario   di   Stato   per   le
corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario del P.N.F. e con
i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per  le  finanze  e  per
l'agricoltura e le foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I contributi che gli agricoltori ed i  lavoratori  dell'agricoltura
sono tenuti a corrispondere per l'anno 1941 ai fini di assicurarne la
riscossione  nella  misura  prevista  dalle  leggi,   regolamenti   e
contratti collettivi vigenti,  sono  fissati  per  ogni  giornata  di
lavoro nelle seguenti quote: 
 
  a) per ogni giornata impiegata da salariati  fissi  addetti  o  non
addetti alle colture agrarie ed al bestiame: 
 
  1) quota per le  opere  del  Partito  Nazionale  Fascista,  per  le
Associazioni  professionali  degli  agricoltori  e   dei   lavoratori
dell'agricoltura, per  l'organizzazione  delle  mostre  di  categoria
all'Esposizione universale di Roma e per  l'Ente  nazionale  fascista
della cooperazione: L. 0,45; 
 
  2) quota per l'assistenza malattie: per ogni giornata di  uomo:  L.
0,45; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 0,304; 
 
  3) quota per l'assicurazione  invalidita'  e  vecchiaia:  per  ogni
giornata di uomo: L. 0,36; per ogni giornata di donna e  di  ragazzo:
L. 0,18; 
 
  4) quota per l'assicurazione  tubercolosi:  per  ogni  giornata  di
uomo: L. 0,12; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 0,10; 
 
  5) quota per  l'assicurazione  natalita'  e  nuzialita':  per  ogni
giornata di uomo: L. 0,073; per ogni giornata di donna e ragazzo:  L.
0,08; 
 
  6) quota per la corresponsione degli assegni familiari: L. 1,50; 
 
  b) per Ogni giornata impiegata dai giornalieri di campagna: 
 
  1) quota per le  opere  del  Partito  Nazionale  Fascista,  per  le
Associazioni  professionali  degli  agricoltori  e   dei   lavoratori
dell'agricoltura, per  l'organizzazione  delle  Mostre  di  categoria
all'Esposizione universale di Roma e per  l'Ente  nazionale  fascista
della cooperazione: L. 0,45; 
 
  2) quota per assistenza malattie: per ogni  giornata  di  uomo:  L.
0,61; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 0,41; 
 
  3) quota per l'assicurazione  invalidita'  e  vecchiaia:  per  ogni
giornata di uomo: L. 0,30; per ogni giornata di donna e  ragazzo:  L.
0,18; 
 
  4) quota per l'assicurazione tubercolosi: L. 0,20; 
 
  5) quota per  l'assicurazione  nuzialita'  e  natalita':  per  ogni
giornata di' uomo: L. 0,24; per ogni giornata di donna e ragazzo:  L.
0,22; 
 
  6) quota per la corresponsione degli assegni familiari: L. 1,50; 
 
  c) per ogni giornata impiegata da mezzadri e coloni: 
 
  1) quota per le  opere  del  Partito  Nazionale  Fascista,  per  le
Associazioni  professionali  degli  agricoltori  e   dei   lavoratori
dell'agricoltura, per  l'organizzazione  delle  mostre  di  categoria
all'Esposizione universale di Roma e per  l'Ente  nazionale  fascista
della cooperazione: L. 0.45; 
 
  2) quota per assistenza, malattie: L. 0,151.; 
 
  3) quota per l'assicurazione tubercolosi: L. 0,0625; 
 
  4) quota per l'assicurazione nuzialita' e natalita':i L. 0,075, 
 
  Le quote di cui ai numeri 2, 3, 4 saranno aumentate o diminuite  ai
fini del conguaglio per l'anno 1940 previsto dall'art. 14, lett.  b),
del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in modo da  recuperare  le
differenze fra le somme iscritte nei ruoli 1940 e  quelle  risultanti
dall'applicazione delle quote sopraindicate; 
 
  d) per ogni giornata eseguita dai coltivatori diretti: 
 
  1) quota per le  opere  del  Partito  Nazionale  Fascista,  per  le
Associazioni professionali degli  agricoltori,  per  l'organizzazione
delle mostre di categoria all'Esposizione universale di  Roma  e  per
l'Ente nazionale fascista della cooperazione: L. 0,1881.