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LEGGE 22 aprile 1932, n. 490

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro. (032U0490)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-5-1932 al: 21-12-2008
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Art. 1



La scuola secondaria di avviamento professionale è istituita per impartire l'istruzione post-elementare obbligatoria fino ai 14 anni di età, ai sensi dell'art. 171 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e per fornire un primo insegnamento di carattere secondario per la preparazione ai vari mestieri, all'esercizio pratico dell'agricoltura ed alle funzioni impiegatizie di ordine esecutivo nell'industria e nel commercio.

Art. 2.

La scuola secondaria di avviamento professionale, in rispondenza dei vari rami di attività economica, può essere a tipo:
a) agrario;
b) industriale e artigiano;
c) commerciale;
d) marinaro.
Due o più tipi di scuola secondaria di avviamento professionale possono essere ordinati in unico istituto.
L'insegnamento tecnico e pratico nelle varie scuole di qualunque tipo può assumere speciale carattere secondo le esigenze dell'economia locale; nelle scuole miste a tipo agrario o industriale l'insegnamento tecnico e pratico, qualora il numero delle allieve sia superiore a dieci, potrà essere opportunamente differenziato in rapporto alla scolaresca, nei modi che verranno stabiliti col decreto Ministeriale di approvazione dei programmi.
Le scuole dei diversi tipi possono avere indirizzi specializzati.
La istituzione di altri o di specializzazioni aggiunte a quella propria della scuola, è consentita solo quando sia prevedibile la frequenza di un numero sufficiente di alunni, e, per la specializzazione, quando l'aggiunta sia giustificata dalle particolari esigenze dell'economia locale.
Il giudizio sulla convenienza della istituzione di tipi o specializzazioni aggiunte è riservato esclusivamente al Ministro per l'educazione nazionale, che accerterà l'esistenza di mezzi continuativi, compresa la spesa per il personale, atti ad assicurare il funzionamento del tipo o della specializzazione aggiunta, escluso qualsiasi nuovo onere per lo Stato.

Art. 3.

La durata dell'insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale è di tre anni.
Quando non sia possibile istituire una scuola completa, possono essere istituiti corsi di avviamento professionale di durata annuale o biennale, per dar modo ai licenziati delle scuole elementari di integrare la loro istruzione.
Tali corsi, quando siano Regi o pareggiati, a norma del successivo art. 5, corrispondono rispettivamente al primo e al secondo anno della scuola secondaria di avviamento.
Per particolari esigenze locali, tali corsi possono avere programmi ridotti, nel qual caso gli alunni che abbiano compiuto con esito favorevole il corso annuale o biennale, sono ammessi, rispettivamente, al secondo o terzo anno della scuola secondaria di avviamento, con esame integrativo.
L'insegnamento pratico comincia in ogni scuola e corso dal primo anno.

Art. 4.

In relazione al proprio tipo, ogni scuola secondaria di avviamento professionale deve avere a disposizione il campo o laboratorio o ufficio modello per le esercitazioni pratiche.
Quando il campo per le esercitazioni nelle scuole e nei corsi a tipo agrario, non venga fornito da Enti, da istituzioni o associazioni agrarie o da privati, il Ministero potrà autorizzare la scuola o il corso ad assumerlo in affitto. Per le spese all'uopo necessarie, e per quelle di conduzione dei campi e d'impianto e funzionamento dei laboratori e uffici modello non si dovrà superare la somma annua globale di lire tre milioni.
Gli eventuali utili della gestione dei campi e dei laboratori propri delle scuole vanno a vantaggio di esse.

Art. 5.

Sono Regie le scuole secondarie di avviamento professionale che vengono istituite nelle forme stabilite dall'art. 9 della presente legge, il cui personale è amministrato dallo Stato; tutte le altre scuole sono libere.
Le scuole libere possono essere pareggiate alle Regie quando ricorrano le condizioni fissate dalle disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, salvo le particolari disposizioni che saranno emanate col regolamento di esecuzione per le scuole a tipo agrario, industriale e marinaro.
Il ministero dell'educazione nazionale disporrà apposite norme per la concessione del pareggiamento o della sede di esame alle scuole organizzate dalle Associazioni sindacali, in corrispondenza di particolari condizioni economiche ed alle scuole libere organizzate e mantenute da Enti morali aventi scopo di beneficenza.
Le scuole libere e quelle pareggiate sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
A richiesta degli Enti e dei privati sovventori, e mediante apposita convenzione finanziaria, le scuole libere e quelle pareggiate possono essere regificate.
Le condizioni e le norme per la regificazione e l'assunzione del personale delle scuole regificate saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.
Quando abbiano rendite proprie o siano provviste di laboratori, officine o aziende agrarie, le scuole Regie possono ottenere l'autonomia amministrativa per ciò che riguarda la gestione delle proprie rendite e dei propri laboratori, officine o aziende. La gestione è affidata ad un Consiglio di amministrazione.
Le disposizioni del presente articolo valgono anche pei corsi annuali e biennali di avviamento.

Art. 6.

Le attribuzioni che, a termini delle leggi vigenti, sono conferite ai Regi provveditori agli studi per gli Istituti di istruzione media, sono estese anche alle scuole secondarie di avviamento professionale.

Art. 7.

Nessuna classe può di regola avere più di 35 alunni.
In relazione alla popolazione scolastica ed ai mezzi disponibili, può essere consentita la istituzione di classi aggiunte.
Ciascuna scuola non può però avere complessivamente più di 24 classi, salvo circostanze eccezionali.

Art. 8.

Nelle scuole e nei corsi annuali e biennali di avviamento professionale è obbligatorio l'insegnamento delle seguenti materie impartito per gruppi e con le distribuzioni, per le scuole, di cui alle annesse tabelle C, D, E, F:
a) lingua italiana, storia, geografia, cultura fascista;
b) matematica, elementi di scienze fisiche e naturali e di igiene;
c) disegno;
d) lingua straniera;
e) canto corale;
h) religione.
È fatta eccezione per i corsi annuali e biennali di cui al 4° comma del precedente art. 3, nei quali non è obbligatorio l'insegnamento della lingua straniera.
Sono inoltre materie obbligatorie:
per le scuole a tipo agrario:
g) elementi di scienze applicate, di agricoltura e di industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria e disegno professionale;
per le scuole a tipo industriale e artigiano:
h) elementi di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni;
i) disegno professionale;
l) plastica;
m) contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia limitatamente alle scuole femminili;
per le scuole a tipo commerciale:
n) computisteria, ragioneria e pratica commerciale;
o) elementi di merceologia;
p) calligrafia;
q) stenografia e dattilografia;
per le scuole a tipo marinaro:
Sezione navigazione:
r) elementi di tecnica nautica, di nautica e meteorologia, di macchine, di biologia marina e ittiologia, di diritto marittimo e contabilità di bordo, di disegno professionale;
Sezione meccanica:
s) elementi di tecnologia, di macchine, di tecnica nautica e di disegno professionale;
Sezione costruzione:
t) elementi di tecnologia, di costruzione navale e di disegno professionale.
Con decreti Ministeriali saranno determinati gli insegnamenti obbligatori per gli indirizzi specializzati di cui al precedente art.
2.
In ogni scuola o corso sono obbligatorie le esercitazioni pratiche che, per ciascun tipo e indirizzo, saranno determinate nei programmi.
Gli insegnamenti di calligrafia, plastica, stenografia, dattilografia, canto corale e religione saranno sempre dati per completamento d'orario o per incarico.
L'insegnamento della merceologia è affidato, di regola, per completamento d'orario, al titolare delle materie di cui ai gruppi b) o n).
Le cattedre per gli altri insegnamenti saranno di regola coperte da insegnanti di ruolo; tuttavia non potranno assegnarsi a ciascuna scuola per ciascun corso completo più di tre insegnanti di ruolo. In tale numero non sono compresi gli insegnanti di cui al 3° comma dell'art. 34.
Alle esercitazioni pratiche sono adibiti istruttori pratici: di regola uno per scuola.
Gli istruttori pratici possono essere di ruolo o incaricati.
Nei corsi annuali di avviamento professionale, di cui al precedente art. 3, s'istituisce una sola cattedra di ruolo; il raggruppamento delle materie sarà determinato nel regolamento.
Gli orari e programmi delle scuole e dei corsi di avviamento sono stabiliti con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la competente sezione del Consiglio superiore.
I programmi e gli orari stabiliti come sopra possono essere modificati dal Ministro, con suo decreto, per l'adattamento alle singole scuole, quando ciò sia richiesto dalle esigenze dell'economia locale e non ne derivi un maggiore aggravio per l'Erario.

Art. 9.

Le Regie scuole secondarie di avviamento professionale sono istituite con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e con quelli degli altri dicasteri eventualmente interessati.
Il decreto Reale indica per ciascuna scuola il tipo o i tipi e le eventuali specializzazioni, gli oneri, obblighi e contributi degli Enti e dei privati, il numero dei corsi completi e la tabella organica del personale, secondo le norme fissate dalla presente legge.
Il numero dei corsi completi di ciascuna scuola e la tabella organica complessiva del personale direttivo e insegnante delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, sono soggetti a revisione biennale da attuarsi con decreto dei Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze.
In relazione all'istituzione e alla soppressione di classi, la ripartizione delle cattedre fra varie scuole, entro i limiti dell'organico complessivo, può essere modificata con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
I Regi corsi annuali e biennali di avviamento, di cui al precedente art. 3, sono istituiti con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.
Con lo stesso decreto, sono pure determinati il tipo dei singoli corsi, la pianta organica del personale, gli obblighi e i contributi degli Enti locali.
Le Regie scuole e i Regi corsi, che non corrispondano più al proprio scopo, vengono soppressi; in tal caso i locali e quanto costituisce il patrimonio e la dotazione della scuola o del corso soppressi, vengono destinati all'incremento e alla istituzione di altre scuole e di altri corsi di istruzione tecnica.

CAPO II.
Del governo delle scuole.

Art. 10.

A capo della scuola è un direttore, scelto preferibilmente fra gli insegnanti di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale, secondo norme da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.
Il direttore ha facoltà di farsi coadiuvare da un vice-direttore, da lui scelto fra gli insegnanti. La funzione di vicedirettore è gratuita.
Il direttore è di regola il titolare del gruppo di materie di cultura tecnica e soprintende all'andamento didattico e disciplinare della scuola, dell'azienda o del laboratorio annesso e altresì alla relativa gestione, quando non esista un Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 5.
Nelle scuole ove esistono più tipi o specializzazioni, il direttore è uno dei titolari dei gruppi di materie di cultura tecnica.
Il direttore è tenuto all'insegnamento nelle scuole che non superino i 250 alunni. L'obbligo cessa quando tale numero sia stato superato da almeno due anni. Esso può anche essere ridotto fino ad un minimo di 12 ore settimanali con disposizione ministeriale, su proposta motivata del Regio provveditore agli studi.
L'obbligo è ripristinato quando per un biennio la condizione dell'esenzione venga a mancare.
Nel caso di esonero del direttore dall'insegnamento, la cattedra dal medesimo lasciata vacante è conferita per incarico.
Il trattamento economico e la carriera dei direttori sono stabiliti nell'annessa tabella A.
Il direttore è nominato in prova per un triennio e consegue la stabilità se, in seguito ad ispezione, l'esperimento risulti favorevole. Il direttore proveniente da ruoli d'insegnanti di scuole governative, che non consegua la stabilità, è restituito, non appena esista disponibilità di posti, al ruolo d'origine, riprendendo il grado che rivestiva e lo stipendio che vi avrebbe conseguito se non ne fosse uscito.
In mancanza di titolare, la direzione è affidata per incarico a un professore di ruolo e a preferenza a quello di materie tecniche.
L'incarico è retribuito con lire 250 mensili.
La direzione di ciascun corso annuale e biennale è affidata per incarico, di regola, all'insegnante di ruolo, senza speciale compenso, salvo che il corso disponga di fondi forniti da Enti locali, istituzioni o associazioni o privati, nel qual caso l'incaricato potrà essere rimunerato, a fine d'anno, su proposta del Regio provveditore agli studi, con una somma non superiore alle lire 1000.

Art. 11.

Dei Consigli d'amministrazione, previsti dall'art. 5 della presente legge, fanno parte rappresentanti del Ministero del-l'educazione nazionale, dei singoli Enti e di privati, cha diano alla scuola un contributo annuo non inferiore alle lire 6000.
Il direttore della scuola è, di diritto, membro del Consiglio di amministrazione.
I componenti del Consiglio durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.
Allorchè essi siano in numero superiore a cinque, il Ministro per l'educazione nazionale può nominare fra i medesimi una Giunta esecutiva di tre membri, dei quali uno deve essere il direttore della scuola.
Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di affidare in ogni tempo i poteri del Consiglio a un commissario, eventualmente assistito da una Commissione.
Le funzioni di componente del Consiglio o della Giunta, come quelle di commissario e di membro della Commissione, sono gratuite.

CAPO III.
Degli insegnanti.

Art. 12.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno istituiti i ruoli degli insegnanti e degli istruttori pratici delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, in conformità delle piante organiche fissate dalle tabelle C, D, E, F, annesse alla presente legge, secondo i vari tipi di scuole.
Presso i Regi provveditorati agli studi è istituito, per ciascuna regione, un ruolo organico degli insegnanti dei Regi corsi annuali e biennali di avviamento professionale. Il numero dei posti di tali ruoli regionali è stabilito, ogni biennio, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.
Analoghi ruoli sono istituiti, a cura dei Comuni che provvedono direttamente alla amministrazione delle proprie scuole elementari, quando essi abbiano istituito, in applicazione della legge 7 gennaio 1929, n. 8, scuole e corsi annuali e biennali.

Art. 13.

Gli insegnanti di ruolo delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento professionale sono nominati per concorso. Il concorso è per titoli e per esami. Con decreto Reale saranno stabilite le relative norme e indicati i titoli necessari per l'ammissione ai concorsi, secondo le varie discipline o gruppi di discipline costituenti cattedre di ruolo.
Ai concorsi delle cattedre di materie di cultura generale possono essere ammessi i maestri elementari designati dal Consiglio regionale scolastico, fra coloro che abbiano almeno sei anni di lodevole servizio di ruolo.
Il vincitore del concorso, che abbia ottenuto e accettato la nomina, viene assunto nei ruoli in qualità di straordinario.
L'insegnante straordinario è promosso ordinario dopo un periodo di prova di tre anni.
Qualora la prova non sia favorevole, l'insegnante straordinario è dispensato dal servizio.
Le nomine decorrono dal 16 settembre.

Art. 14.

Presso ciascuna sede di Regio provveditorato agli studi è indetto, ogni biennio, uno speciale esame di idoneità riservato ai maestri elementari di ruolo per l'insegnamento dei due gruppi di materie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8.
Dei maestri risultati idonei negli esami di cui al comma precedente sono formate due distinte graduatorie; una per quelli appartenenti al ruolo regionale, e una per quelli appartenenti ai ruoli comunali.
A parità di merito sono preferiti gli ex-combattenti, gli orfani di guerra, i benemeriti della causa nazionale e i coniugati con prole.
Coloro che conseguono l'idoneità possono, entro il biennio e nell'ordine risultante dalla graduatoria, essere nominati titolari rispettivamente delle cattedre di ruolo dei corsi di avviamento Regi o istituiti dai Comuni, a seconda che siano inscritti nella prima o nella seconda delle due graduatorie ed in quanto non esistano vincitori di concorso in attesa di nomina.
L'idoneità conseguita in tali esami costituisce inoltre titolo pel conferimento d'incarichi e di supplenze nelle scuole e nei corsi.

Art. 15.

Il maestro elementare assunto nei ruoli delle scuole o dei corsi di avviamento, che al termine del triennio di prova non sia riconosciuto meritevole della nomina ad ordinario, è restituito al ruolo di provenienza, riprendendovi il posto e il grado che vi aveva, e il trattamento economico che vi avrebbe conseguito se non ne fosse uscito.
Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Ministro, che decide, udito il parere della 3ª sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 16.

In quanto non sia disposto diversamente nella presente legge, sono applicabili, al personale direttivo e insegnante delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento professionale, le norme che regolano lo stato giuridico dei presidi e degli insegnanti d'istruzione media, di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e sue successive modificazioni.
Le norme sui trasferimenti saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 17.

Gli stipendi e la carriera del personale di ruolo, insegnante e tecnico delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, sono stabiliti nella annessa tabella A; quelli del personale dei corsi annuali e biennali appartenenti ai ruoli regionali sono determinati dall'annessa tabella G.
La spesa pel pagamento degli stipendi e delle retribuzioni al personale delle scuole Regie è assunta dallo Stato, anche per quelle mantenute col contributo di Enti locali e di privati.
Gli insegnanti incaricati delle scuole e dei corsi di avviamento sono retribuiti con assegno annuo in ragione di lire 330 per ogni ora settimanale di lezione, salvo che per la calligrafia, la stenografia, la dattilografia ed il canto, pei quali insegnamenti l'assegno annuo è di lire 220 per ogni ora settimanale di lezione.
Ove siano istituite sezioni con indirizzi specializzati, è stabilito, nel decreto di istituzione, per quale delle materie o gruppi di materie di insegnamento l'incarico debba essere retribuito nella misura di lire 330 e per quale nella misura di lire 220 per ogni ora settimanale d'insegnamento.
Per le lezioni impartite dagli insegnanti di ruolo delle scuole Regie, in più dell'orario d'obbligo e fino ai massimi stabiliti nel presente articolo, i compensi relativi sono rispettivamente stabiliti in lire 300 o 200 annue per ogni ora settimanale.
I maestri incaricati dell'insegnamento dei corsi annuali, con orario alternato, sono retribuiti con la somma annua di lire 3000.
Gli istruttori pratici incaricati sono retribuiti con assegno annuo secondo l'annessa tabella B.
Quando le esercitazioni pratiche di plastica, in luogo di essere affidate, come di regola, all'insegnante di disegno, siano affidate ad incaricati o ad istruttori pratici, sono compensate nella misura di lire 220 annue per ogni ora settimanale d'insegnamento.
Il pagamento dei compensi agli insegnanti è fatto in decimi posticipati; il pagamento agli istruttori incaricati è fatto in dodicesimi.
La retribuzione dei supplenti è fissata nella stessa misura di quella degli incaricati.
In nessun caso gli insegnanti di ruolo, i supplenti e gli incaricati possono assumere, con orario diurno o serale, più di 28 ore settimanali d'insegnamento, salvo che si tratti di materie grafiche e di canto, pei quali insegnamenti il massimo consentito è di 32 ore.
È vietato ai professori di ruolo, ai supplenti ed agli incaricati di impartire lezioni private ad alunni della scuola o del corso in cui insegnano.
Gli assegni, i compensi e le retribuzioni per gli incarichi, contemplati nel presente articolo, sono comprensivi dell'indennità caro-viveri.
I Comuni che hanno alle loro dipendenze scuole pareggiate o corsi pareggiati annuali o biennali d'avviamento professionale sono tenuti ad assegnare, agli insegnanti di ruolo che vi sono addetti, un trattamento economico non inferiore al minimo e non superiore al massimo risultante dalle suddette tabelle A e G, per gli straordinari e gli ordinari, facendo loro gli stessi obblighi di orario.

Art. 18.

L'orario d'obbligo per gli insegnanti di ruolo è di 24 ore.
Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a impartire lezioni anche per materie affini o per le quali abbiano il titolo di abilitazione, sino ai limiti dell'orario d'obbligo, tanto nella scuola in cui sono titolari quanto in altre scuole o corsi secondari di avviamento professionale esistenti nella stessa località.
In quest'ultimo caso, l'orario d'obbligo può essere ridotto per non più di tre ore settimanali, con provvedimento del Regio provveditore agli studi.

Art. 19.

Gli istruttori pratici sono scelti in seguito a concorso per esami tra coloro che siano provvisti di titoli di studio e di preparazione professionale che, a giudizio della sezione 3ª del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, siano riconosciuti validi ai fini dell'ammissione al concorso.
All'istruttore di ruolo si applicano le norme vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.
Gli istruttori pratici di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale sono tenuti ad un servizio di otto ore giornaliere, anche in corsi comunque annessi alla scuola.
Ove nella stessa sede esista altra Regia scuola o altro Regio istituto di istruzione tecnica, gli istruttori pratici sono tenuti a completarvi l'orario d'obbligo, il quale però, in tal caso, è ridotto a sette ore giornaliere.
Quando neppure in altre scuole o corsi l'istruttore possa espletare il proprio obbligo d'orario, deve rimanere, per le ore di differenza, a disposizione della Direzione per lavori didattici o d'assistenza.

CAPO IV.
Degli alunni, degli esami e delle tasse.

Art. 20.

Alle scuole e ai corsi annuali o biennali di avviamento professionale sono ammessi i licenziati della scuola elementare, e, previo esame di ammissione, coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno, il 10° anno di età.
Sono ammessi anche coloro che abbiano superato l'esame di ammissione a una scuola media di primo grado.

Art. 21.

Alla classe seconda e terza della scuola ed alla seconda classe dei corsi di avviamento si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore, in base ai risultati di uno scrutinio collegiale al termine delle lezioni, secondo il disposto dell'articolo 24.
Gli alunni provenienti da scuola pubblica che non sia Regia o pareggiata, o da scuola privata o paterna, accedono alle classi suddette per esame di idoneità, al quale possono presentarsi purché abbiano conseguito il titolo di ammissione alla prima classe tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.
Gli esami hanno luogo in due sessioni, estiva ed autunnale.

Art. 22.

Gli alunni delle scuole secondarie di avviamento professionale, Regie o pareggiate, alla fine del terzo anno sostengono un esame di licenza, al quale sono ammessi altresì gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno tre anni il titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di avviamento professionale, o che compiano, entro il 31 dicembre dell'anno, il 13° anno di età.
I licenziati delle scuole di avviamento professionale possono accedere al quarto anno del corso inferiore di istituto tecnico e di istituto magistrale, superando uno speciale esame di idoneità in italiano, latino e matematica.

Art. 23.

Al termine di ciascun trimestre e al termine delle lezioni il Consiglio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

Art. 24.

Per ottenere l'ammissione, l'idoneità o la licenza è necessario aver conseguito, nel relativo esame, voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie e nelle esercitazioni pratiche.
La promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie e nelle esercitazioni pratiche e di otto decimi nella condotta.

Art. 25.

Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame della sessione estiva abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due delle materie o gruppi di materie che verranno fissate dal regolamento di esecuzione o non abbia potuto nella sessione estiva cominciare o compiere lo esame scritto, grafico o pratico, o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella sessione autunnale.
Le esercitazioni pratiche sono computate per una materia.

Art. 26.

Gli alunni, che facciano passaggio a scuola di avviamento di diverso tipo o specializzazione e che non abbiano seguito, in tutto o in parte, le esercitazioni relative al nuovo tipo o alla nuova specializzazione prescelta, devono completare la loro preparazione pratica compiendo, presso la nuova scuola, apposite esercitazioni da determinarsi dal direttore della scuola medesima, su parere dell'insegnante della materia cui le esercitazioni si riferiscono.

Art. 27.

La scuola secondaria di avviamento professionale e i corsi annuali e biennali sono gratuiti. Gli alunni debbono soltanto versare un contributo fisso annuo di lire 25, a titolo di rimborso di spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia, salvo quanto potrà essere disposto con provvedimento da emanarsi di concerto tra i Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze circa la tassa di educazione fisica.
Il contributo sarà pagato alla scuola in due rate; la prima all'atto della iscrizione; la seconda al 1° gennaio. La metà del contributo è devoluta all'Erario.
Il direttore è tenuto a presentare uno speciale rendiconto annuo delle somme riscosse e delle relative erogazioni.
Tutti i licenziati da scuole Regie o pareggiate devono pagare all'Erario una tassa di diploma di lire 125. Nessun titolo scolastico può essere rilasciato ai licenziati senza il versamento di tale tassa.
Per essere ammessi allo speciale esame, di cui al precedente articolo 22, pel passaggio al quarto anno del corso inferiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale, i licenziati di scuole di avviamento sono tenuti al pagamento all'Erario di una tassa di lire 50.
Dal pagamento delle due tasse sono esenti:
1° gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale;
2° gli alunni appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312;
3° i mutilati e gli invalidi di guerra o per In causa nazionale e i loro figli;
4° gli alunni di disagiate condizioni che abbiano conseguito nello scrutinio finale una media di otto decimi nella condotta e di sette decimi nel profitto.
Le esenzioni sono concesse dal Consiglio dei professori.

CAPO V.
Del personale di segreteria e subalterno.

Art. 28.

I Comuni sono tenuti a fornire alle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, personale di segreteria e di servizio, à sensi degli articoli 97 e 100 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
Per le scuole derivate dalla trasformazione delle Regie scuole di cui alla lettera b) dell'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, il personale di servizio e di segreteria resta a carico del bilancio delle scuole medesime, col trattamento, per il personale di segreteria, previsto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e, per il personale di servizio, con trattamento non superiore a quello stabilito dallo Stato.
Resta a carico dello Stato il personale di servizio delle scuole derivate dalla trasformazione di Regie scuole complementari esistenti nella Basilicata e nella Sardegna.
Il personale di servizio di cui al precedente comma è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale, secondo le norme che saranno fissate nel regolamento di esecuzione, ed è assegnato alle singole scuole nella misura di un bidello nelle scuole con non oltre tre classi di ruolo, di due bidelli nelle scuole con non oltre sei classi di ruolo, di tre bidelli nelle scuole che hanno fino a 12 classi di ruolo, di quattro bidelli nelle scuole che hanno un numero maggiore di classi di ruolo.
Gli assegni dei bidelli a carico dello Stato sono fissati nella tabella H.

Art. 29.

Fermo restando il disposto dell'articolo 12 e del comma primo dell'articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, alle spese per la istituzione e il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, si provvede con il concorso dello Stato ai sensi della presente legge e coi contributi che le Provincie, i Comuni e i Consigli provinciali dell'economia vi destinino in aggiunta a quelli già assegnati alle scuole e ai corsi di cui all'articolo 7 di detta legge; con le contribuzioni delle associazioni professionali, a norma della dichiarazione XXX della Carta del Lavoro e dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonché coi contributi di altri Enti o privati.

CAPO VI.
Disposizioni finanziarie.

Art. 30.

A decorrere dall'esercizio 1930-31, il Ministero delle corporazioni verserà, entro il 30 settembre di ciascun anno, ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, la somma di lire 7.000.000, prelevandola dal fondo di cui all'articolo 2 della legge 1° maggio 1930, n. 710.
A decorrere dallo stesso esercizio ed entro la data anzidetta, le Provincie, i Comuni, i Consigli provinciali della economia, gli altri Enti, Associazioni e privati verseranno annualmente, ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, l'ammontare dei contributi assegnati alle scuole e corsi di cui all'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, devoluti alle Regie scuole e ai Regi corsi di avviamenti professionale, nonché l'ammontare dei nuovi contributi comunque concessi ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.
Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quelli per l'interno e per le finanze e, per quanto concerne i Consigli provinciali dell'economia corporativa, anche con quello per le corporazioni, sarà determinata la somma che ciascun Ente dovrà versare annualmente allo Stato ai sensi del precedente comma, e saranno stabilite le modalità per garantire i contributi dovuti al Tesoro.

Art. 31.

Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata l'assegnazione di lire 5.000.000 a favore delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, da iscriversi, a decorrere dall'esercizio 1930-31, nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, in aggiunta agli stanziamenti di bilancio a favore delle scuole e dei corsi di cui all'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8.
Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.

CAPO VII.
Disposizioni transitorie.

Art. 32.

I corsi integrativi di cui alla lettera a) dell'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, ove non possano essere trasformati o fusi in scuole di avviamento professionale, saranno trasformati in corsi annuali o biennali à sensi della presente legge.

Art. 33.

La trasformazione e la fusione delle preesistenti scuole e corsi di cui all'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, sarà disposta con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, e dovrà avere completo effetto per l'anno scolastico 1931-32 entro i limiti dei ruoli del personale, preventivamente approvati di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 34.

Il personale di ruolo delle soppresse Regie scuole complementari sarà inquadrato nei nuovi ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, a decorrere dal 1° luglio 1931, e con l'anzianità di grado e di servizio del ruolo di provenienza.
Gli insegnanti di materie, le quali non abbiano esatta rispondenza con la denominazione di alcuna delle cattedre stabilite colla presente legge, saranno assegnati alle nuove cattedre in conformità di una tabella di equiparazione che sarà fissata con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la competente sezione del Consiglio superiore.
I ruoli degli insegnanti di disegno, di lingua straniera e di religione verranno numericamente ridotti man mano che cesseranno dal servizio gli attuali titolari, ai quali frattanto sono conservati ii trattamento economico e di carriera di cui godevano finora e gli obblighi di orario di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge.
È data facoltà all'amministrazione di trasferirli nei corrispondenti ruoli di scuole di altro ordine e dello stesso grado.
Il personale di ruolo delle scuole e dei corsi di cui alla lettera b) dell'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, passa nei ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° luglio 1931. È assorbita la corrispondente quota del contributo annuo che il Ministero dell'educazione nazionale paga pel mantenimento di dette scuole.
Anche nei riguardi di tali passaggi si applicano le disposizioni di cui ai commi 1°, 2° e 3° del presente articolo.
Gli insegnanti già appartenenti ai ruoli delle Regie scuole tecniche e assegnati in ruoli transitori, à termini dell'articolo 11 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, possono essere destinati a prestare servizio tanto nelle scuole quanto nei corsi biennali di avviamento professionale.
Gli insegnanti già titolari di scienze, laureati in agraria, e quelli già titolari di computisteria nelle cessate Regie scuole tecniche i quali, per effetto del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, furono inquadrati nei ruoli di matematica e scienze o in ruoli transitori delle Regie scuole complementari potranno domandare di essere assegnati rispettivamente alle cattedre di cui alle lettere g) e n) dell'articolo 8.

Art. 35.

Il riconoscimento dell'anzianità pel servizio di maestro elementare, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, è limitato ai maestri che, anteriormente all'anno scolastico 1929-30, trovavansi collocati nei ruoli delle Regie scuole di avviamento professionale di cui al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523. Il riconoscimento medesimo ha effetto all'atto della promozione ad ordinari nei ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale ed è valevole a tutti i fini della carriera e dello stipendio.

Art. 36.

Effettuato ii collocamento nei ruoli del personale di ruolo delle soppresse Regie scuole complementari e di quello delle scuole e dei corsi di cui alla lettera b) dell'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, si provvederà - salvo quanto è disposto dal comma primo dell'articolo 41 della presente legge - a coprire con nuove nomine i posti di direttore che risulteranno vacanti.
I posti vacanti nei ruoli degli insegnanti e degli istruttori pratici saranno coperti man mano che cesseranno dal servizio gli insegnanti dei ruoli transitori di cui all'articolo 34.

Art. 37.

I direttori di ruolo e gli insegnanti di materie tecniche e il personale tecnico di laboratori-scuola o di scuole ed istituti agrari, industriali e commerciali cui siano comunque annessi scuole o corsi di avviamento derivanti da trasformazione ai sensi dell'articolo 7, lettera b), della legge 7 gennaio 1929, n. 8, continuano a far parte del ruolo cui appartengono; ma sono tenuti a prestare servizio anche nelle scuole o nei corsi di avviamento predetti senza diritto a particolare compenso, salvo, quanto all'insegnamento, ciò che loro spetti per eventuale eccedenza sull'orario.
La stessa disposizione è applicabile agli insegnanti titolari di materie letterarie, a quelli di materie scientifiche e a quelli di lingue straniere limitatamente alle scuole secondarie di avviamento professionale annesse a scuole commerciali, a scuole industriali e a laboratori-scuola.
Uguale obbligo compete ai direttori di ruolo e agli istruttori pratici di ruolo delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nei riguardi dei Regi laboratori-scuola alle medesime comunque annessi.

Art. 38.

Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, è data facoltà ai Comuni, che abbiano scuole e corsi di avviamento, di nominare a posti vacanti di insegnante nei rispettivi ruoli i direttori e i maestri elementari che abbiano lodevolmente prestato servizio per almeno tre anni nei corsi integrativi o in scuole corrispondenti e che siano riconosciuti idonei mediante ispezione seguita da colloquio sulle discipline di insegnamento.
L'ispezione sarà disposta dal Ministero per l'educazione nazionale.
È concesso lo stesso trattamento ai maestri di ruolo provvisti di laurea o diploma di istituto superiore che abbiano insegnato nei corsi o scuole predetti almeno per un anno scolastico completo.

Art. 39.

Gli insegnanti specializzati forniti della abilitazione di gruppo conseguita secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e attualmente del ruolo dei corsi integrativi, in applicazione dell'articolo 274 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono collocati nei ruoli delle scuole secondarie di avviamento professionale derivate dai corsi stessi e vengono inquadrati come quelli che vi provengono dalla scuola complementare, muniti del medesimo titolo ed in applicazione dello stesso articolo 274.
Nel caso in cui i Comuni istituiscano scuole e corsi, il personale predetto sarà inquadrato col trattamento economico, rispettivamente della tabella A o della tabella G, a seconda che venga assegnato alle prime o ai secondi in base a graduatoria approvata dal Regio provveditore agli studi.
Man mano che si renderanno vacanti posti nelle scuole, si provvederà a coprirli con insegnanti assegnati ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma precedente.

Art. 40.

Le scuole secondarie di avviamento, derivate da scuole che godevano del pareggiamento al giorno della pubblicazione della legge 7 gennaio 1929, n. 8, possono, su proposta dei Regi provveditori agli studi, essere autorizzate a tenere esami con effetti legali fino al termine dell'anno scolastico 1932-33; la conferma del loro pareggiamento è subordinata all'accertamento della esistenza delle condizioni di cui alla presente legge.
Sono altresì autorizzati a tenere esami con effetti legali e sotto la vigilanza del Regio provveditore agli studi, fino al termine dell'anno scolastico 1932-33, i corsi e le scuole secondarie di avviamento professionale derivati dai corsi integrativi dipendenti dai Comuni che hanno amministrazione scolastica autonoma; a partire dall'anno scolastico 1933-34 tali corsi e scuole saranno pareggiate a norma di legge.
Uguale autorizzazione è concessa agli istituti d'istruzione agraria liberi, riconosciuti come Enti consorziali o comunque sussidiati dallo Stato, ai quali il Ministero dell'educazione nazionale abbia consentito di assumere l'organizzazione di scuole e di corsi secondari di avviamento professionale, nonché alle scuole e ai corsi secondari di avviamento professionale aperti con regolare autorizzazione da Enti morali.
Gli esami di licenza nelle scuole di cui al precedente comma saranno presieduti da un commissario di nomina ministeriale.

Art. 41.

Nel primo quinquennio di attuazione della presente legge, nelle scuole derivate dalla trasformazione dei corsi integrativi d'istruzione professionale la direzione sarà affidata per incarico.
È consentito però trasferirvi i direttori titolari di altre scuole, lasciando vacante il posto nella scuola di provenienza
Nel primo triennio di applicazione della presente legge l'insegnamento delle materie di cultura generale nei corsi annuali di avviamento professionale sarà affidato, di regola, dai Regi provveditori agli studi, a maestri elementari che lo impartiscono in orario alternato, dando però la preferenza a quelli provvisti di laurea o di analogo diploma di istituto superiore.

Art. 42.

Gli insegnanti attualmente in servizio presso le scuole e i corsi annuali e biennali di avviamento professionale dei Comuni, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge godano di un trattamento economico più favorevole di quello che sarà stabilito ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 17, conservano l'eccedenza a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti.

Art. 43.

Sono abrogate tutte le disposizioni diverse o contrarie a quelle della presente legge.
Con decreti Reali su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite, a complemento delle disposizioni della presente legge, le norme interpretative ed integrative eventualmente necessarie.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - Giuliano - Mosconi - Acerbo - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.