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REGIO DECRETO 6 maggio 1923, n. 1054

Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. (023U1054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/1974)
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Testo in vigore dal:  17-6-1923

Art. 100




Il personale di servizio dei licei ginnasi è a carico dello Stato, quello degli Istituti magistrali, dei licei femminili e delle scuole complementari a carico dei Comuni, quello dei licei scientifici o degli Istituti tecnici a carico delle Provincie.

In deroga al precedente comma è a carico dei Comuni il personale di servizio dei licei-ginnasi della Sicilia, a carico dello Stato quello delle scuole complementari e degli Istituti magistrali della Basilicata e della Sardegna, degli Istituti tecnici delle anzidette regioni e di Modica.