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LEGGE 22 aprile 1932, n. 490

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro. (032U0490)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 20-5-1932
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il Regio decreto-legge 6  ottobre  1930,  n.
1379,  concernente  il  riordinamento  della  scuola  secondaria   di
avviamento  al  lavoro,  col  titolo:  «Riordinamento  della   scuola
secondaria di avviamento professionale», e nel seguente testo: 
 
                               CAPO I. 
Dei fini e dell'ordinamento dell'istruzione secondaria di  avviamento
                           professionale. 
 
                               Art. 1. 
 
  La scuola secondaria di avviamento professionale e'  istituita  per
impartire l'istruzione post-elementare obbligatoria fino ai  14  anni
di eta', ai sensi dell'art. 171 del testo unico approvato  con  Regio
decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e per fornire un primo  insegnamento
di  carattere  secondario  per  la  preparazione  ai  vari  mestieri,
all'esercizio pratico dell'agricoltura ed alle funzioni  impiegatizie
di ordine esecutivo nell'industria e nel commercio. 
 
                               Art. 2. 
 
  La scuola secondaria di avviamento  professionale,  in  rispondenza
dei vari rami di attivita' economica, puo' essere a tipo: 
a) agrario; 
b) industriale e artigiano; 
c) commerciale; 
d) marinaro. 
  Due o piu' tipi di scuola secondaria  di  avviamento  professionale
possono essere ordinati in unico istituto. 
  L'insegnamento tecnico e pratico nelle varie  scuole  di  qualunque
tipo  puo'  assumere   speciale   carattere   secondo   le   esigenze
dell'economia locale; nelle scuole miste a tipo agrario o industriale
l'insegnamento tecnico e pratico, qualora il numero delle allieve sia
superiore a dieci,  potra'  essere  opportunamente  differenziato  in
rapporto alla scolaresca, nei modi che verranno stabiliti col decreto
Ministeriale di approvazione dei programmi. 
  Le scuole dei diversi tipi possono avere indirizzi specializzati. 
  La istituzione di altri o di  specializzazioni  aggiunte  a  quella
propria della scuola, e' consentita solo quando  sia  prevedibile  la
frequenza  di  un  numero  sufficiente   di   alunni,   e,   per   la
specializzazione,   quando   l'aggiunta   sia   giustificata    dalle
particolari esigenze dell'economia locale. 
  Il  giudizio  sulla  convenienza  della  istituzione  di   tipi   o
specializzazioni aggiunte e' riservato esclusivamente al Ministro per
l'educazione  nazionale,  che   accertera'   l'esistenza   di   mezzi
continuativi, compresa la spesa per il personale, atti ad  assicurare
il funzionamento del tipo o della specializzazione aggiunta,  escluso
qualsiasi nuovo onere per lo Stato. 
 
                               Art. 3. 
 
  La durata dell'insegnamento nelle scuole secondarie  di  avviamento
professionale e' di tre anni. 
  Quando non sia possibile istituire  una  scuola  completa,  possono
essere istituiti corsi di avviamento professionale di durata  annuale
o biennale, per dar modo ai licenziati  delle  scuole  elementari  di
integrare la loro istruzione. 
  Tali corsi, quando siano Regi o pareggiati, a norma del  successivo
art. 5, corrispondono rispettivamente al  primo  e  al  secondo  anno
della scuola secondaria di avviamento. 
  Per particolari esigenze locali, tali corsi possono avere programmi
ridotti, nel qual caso gli alunni  che  abbiano  compiuto  con  esito
favorevole   il   corso   annuale   o   biennale,    sono    ammessi,
rispettivamente, al secondo o terzo anno della scuola  secondaria  di
avviamento, con esame integrativo. 
  L'insegnamento pratico comincia in ogni scuola e  corso  dal  primo
anno. 
 
                               Art. 4. 
 
  In relazione al proprio tipo, ogni scuola secondaria di  avviamento
professionale deve avere a disposizione  il  campo  o  laboratorio  o
ufficio modello per le esercitazioni pratiche. 
  Quando il campo per le esercitazioni nelle scuole  e  nei  corsi  a
tipo  agrario,  non  venga  fornito  da  Enti,   da   istituzioni   o
associazioni agrarie o da privati, il Ministero potra' autorizzare la
scuola o il corso ad assumerlo in  affitto.  Per  le  spese  all'uopo
necessarie, e per quelle di  conduzione  dei  campi  e  d'impianto  e
funzionamento dei laboratori e uffici modello non si dovra'  superare
la somma annua globale di lire tre milioni. 
  Gli eventuali utili della  gestione  dei  campi  e  dei  laboratori
propri delle scuole vanno a vantaggio di esse. 
 
                               Art. 5. 
 
  Sono Regie le scuole secondarie  di  avviamento  professionale  che
vengono istituite nelle forme stabilite dall'art.  9  della  presente
legge, il cui personale e' amministrato dallo Stato; tutte  le  altre
scuole sono libere. 
  Le scuole  libere  possono  essere  pareggiate  alle  Regie  quando
ricorrano le condizioni fissate dalle disposizioni  vigenti  per  gli
Istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, salvo
le particolari disposizioni che saranno emanate  col  regolamento  di
esecuzione per le scuole a tipo agrario, industriale e marinaro. 
  Il ministero dell'educazione nazionale disporra' apposite norme per
la concessione del pareggiamento o della sede di  esame  alle  scuole
organizzate  dalle  Associazioni  sindacali,  in  corrispondenza   di
particolari condizioni economiche ed alle scuole libere organizzate e
mantenute da Enti morali aventi scopo di beneficenza. 
  Le scuole libere e quelle pareggiate sono sottoposte alla vigilanza
del Ministero dell'educazione nazionale. 
  A richiesta  degli  Enti  e  dei  privati  sovventori,  e  mediante
apposita  convenzione  finanziaria,  le  scuole   libere   e   quelle
pareggiate possono essere regificate. 
  Le condizioni e le norme per la regificazione  e  l'assunzione  del
personale delle scuole regificate saranno stabilite  nel  regolamento
di esecuzione. 
  Quando abbiano rendite proprie o  siano  provviste  di  laboratori,
officine  o  aziende  agrarie,  le  scuole  Regie  possono   ottenere
l'autonomia amministrativa per cio' che riguarda  la  gestione  delle
proprie rendite e dei  propri  laboratori,  officine  o  aziende.  La
gestione e' affidata ad un Consiglio di amministrazione. 
  Le disposizioni del  presente  articolo  valgono  anche  pei  corsi
annuali e biennali di avviamento. 
 
                               Art. 6. 
 
  Le attribuzioni che, a termini delle leggi vigenti, sono  conferite
ai Regi provveditori agli studi per gli Istituti di istruzione media,
sono estese anche alle scuole secondarie di avviamento professionale. 
 
                               Art. 7. 
 
  Nessuna classe puo' di regola avere piu' di 35 alunni. 
  In relazione alla popolazione scolastica ed ai  mezzi  disponibili,
puo' essere consentita la istituzione di classi aggiunte. 
  Ciascuna scuola non puo' pero' avere complessivamente  piu'  di  24
classi, salvo circostanze eccezionali. 
 
                               Art. 8. 
 
  Nelle  scuole  e  nei  corsi  annuali  e  biennali  di   avviamento
professionale e' obbligatorio l'insegnamento delle  seguenti  materie
impartito per gruppi e con le distribuzioni, per le  scuole,  di  cui
alle annesse tabelle C, D, E, F: 
a) lingua italiana, storia, geografia, cultura fascista; 
b) matematica, elementi di scienze fisiche e naturali e di igiene; 
c) disegno; 
d) lingua straniera; 
e) canto corale; 
h) religione. 
  E' fatta eccezione per i corsi annuali e  biennali  di  cui  al  4°
comma  del  precedente  art.  3,  nei  quali  non   e'   obbligatorio
l'insegnamento della lingua straniera. 
  Sono inoltre materie obbligatorie: 
  per le scuole a tipo agrario: 
g) elementi di scienze  applicate,  di  agricoltura  e  di  industrie
   agrarie,  di  zootecnia,  di  contabilita'   agraria   e   disegno
   professionale; 
  per le scuole a tipo industriale e artigiano: 
h) elementi di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni; 
i) disegno professionale; 
l) plastica; 
m)  contabilita',  economia  domestica  ed  elementi  di  merceologia
limitatamente alle scuole femminili; 
  per le scuole a tipo commerciale: 
n) computisteria, ragioneria e pratica commerciale; 
o) elementi di merceologia; 
p) calligrafia; 
q) stenografia e dattilografia; 
  per le scuole a tipo marinaro: 
  Sezione navigazione: 
r) elementi  di  tecnica  nautica,  di  nautica  e  meteorologia,  di
   macchine, di biologia marina e ittiologia, di diritto marittimo  e
   contabilita' di bordo, di disegno professionale; 
  Sezione meccanica: 
s) elementi di tecnologia, di  macchine,  di  tecnica  nautica  e  di
disegno professionale; 
  Sezione costruzione: 
t) elementi  di  tecnologia,  di  costruzione  navale  e  di  disegno
professionale. 
  Con  decreti  Ministeriali  saranno  determinati  gli  insegnamenti
obbligatori per gli indirizzi specializzati di cui al precedente art.
2. 
  In ogni scuola o corso sono obbligatorie le esercitazioni  pratiche
che, per ciascun tipo e indirizzo, saranno determinate nei programmi. 
  Gli   insegnamenti   di   calligrafia,    plastica,    stenografia,
dattilografia, canto corale  e  religione  saranno  sempre  dati  per
completamento d'orario o per incarico. 
  L'insegnamento  della  merceologia  e'  affidato,  di  regola,  per
completamento d'orario, al titolare delle materie di cui ai gruppi b)
o n). 
  Le cattedre per gli altri insegnamenti saranno di regola coperte da
insegnanti di ruolo; tuttavia  non  potranno  assegnarsi  a  ciascuna
scuola per ciascun corso completo piu' di tre insegnanti di ruolo. In
tale numero non sono compresi gli  insegnanti  di  cui  al  3°  comma
dell'art. 34. 
  Alle esercitazioni pratiche sono  adibiti  istruttori  pratici:  di
regola uno per scuola. 
  Gli istruttori pratici possono essere di ruolo o incaricati. 
  Nei corsi annuali di avviamento professionale, di cui al precedente
art. 3, s'istituisce una sola cattedra di  ruolo;  il  raggruppamento
delle materie sara' determinato nel regolamento. 
  Gli orari e programmi delle scuole e dei corsi di  avviamento  sono
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  l'educazione  nazionale,
sentita la competente sezione del Consiglio superiore. 
  I programmi  e  gli  orari  stabiliti  come  sopra  possono  essere
modificati dal Ministro, con  suo  decreto,  per  l'adattamento  alle
singole  scuole,   quando   cio'   sia   richiesto   dalle   esigenze
dell'economia locale  e  non  ne  derivi  un  maggiore  aggravio  per
l'Erario. 
 
                               Art. 9. 
 
  Le  Regie  scuole  secondarie  di  avviamento  professionale   sono
istituite  con  decreto  Reale,  su   proposta   del   Ministro   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze  e  con
quelli degli altri dicasteri eventualmente interessati. 
  Il decreto Reale indica per ciascuna scuola il tipo o i tipi  e  le
eventuali specializzazioni, gli oneri, obblighi  e  contributi  degli
Enti e dei privati,  il  numero  dei  corsi  completi  e  la  tabella
organica del personale,  secondo  le  norme  fissate  dalla  presente
legge. 
  Il numero dei corsi  completi  di  ciascuna  scuola  e  la  tabella
organica complessiva del personale direttivo e insegnante delle Regie
scuole  secondarie  di  avviamento  professionale,  sono  soggetti  a
revisione  biennale  da  attuarsi  con  decreto  dei   Ministri   per
l'educazione nazionale e per le finanze. 
  In relazione all'istituzione e  alla  soppressione  di  classi,  la
ripartizione  delle  cattedre  fra  varie  scuole,  entro  i   limiti
dell'organico complessivo, puo' essere  modificata  con  decreto  del
Ministro per l'educazione nazionale. 
  I Regi corsi annuali e biennali di avviamento, di cui al precedente
art. 3, sono istituiti con decreto Reale, su  proposta  del  Ministro
per l'educazione nazionale, di concerto con quello  per  le  finanze.
Con lo stesso decreto, sono pure  determinati  il  tipo  dei  singoli
corsi, la pianta organica del personale, gli obblighi e i  contributi
degli Enti locali. 
  Le Regie scuole e i Regi  corsi,  che  non  corrispondano  piu'  al
proprio scopo, vengono soppressi; in  tal  caso  i  locali  e  quanto
costituisce il patrimonio e la dotazione della  scuola  o  del  corso
soppressi, vengono destinati all'incremento  e  alla  istituzione  di
altre scuole e di altri corsi di istruzione tecnica. 
 
                              CAPO II. 
                      Del governo delle scuole. 
 
                              Art. 10. 
 
  A capo della scuola e' un direttore, scelto preferibilmente fra gli
insegnanti  di  ruolo   delle   scuole   secondarie   di   avviamento
professionale,  secondo  norme  da  stabilirsi  nel  regolamento   di
esecuzione. 
  Il direttore ha facolta' di farsi coadiuvare da un  vice-direttore,
da lui scelto fra gli insegnanti. La  funzione  di  vicedirettore  e'
gratuita. 
  Il direttore e' di regola il titolare  del  gruppo  di  materie  di
cultura tecnica e soprintende all'andamento didattico e  disciplinare
della scuola, dell'azienda o del laboratorio annesso e altresi'  alla
relativa gestione, quando non esista un Consiglio di  amministrazione
a norma dell'art. 5. 
  Nelle  scuole  ove  esistono  piu'  tipi  o  specializzazioni,   il
direttore e' uno dei  titolari  dei  gruppi  di  materie  di  cultura
tecnica. 
  Il direttore  e'  tenuto  all'insegnamento  nelle  scuole  che  non
superino i 250 alunni. L'obbligo cessa quando tale numero  sia  stato
superato da almeno due anni. Esso puo' anche essere ridotto  fino  ad
un minimo di 12 ore settimanali  con  disposizione  ministeriale,  su
proposta motivata del Regio provveditore agli studi. 
  L'obbligo e' ripristinato  quando  per  un  biennio  la  condizione
dell'esenzione venga a mancare. 
  Nel caso di esonero del direttore  dall'insegnamento,  la  cattedra
dal medesimo lasciata vacante e' conferita per incarico. 
  Il trattamento economico e la carriera dei direttori sono stabiliti
nell'annessa tabella A. 
  Il direttore e' nominato in prova per un  triennio  e  consegue  la
stabilita'  se,  in  seguito  ad  ispezione,  l'esperimento   risulti
favorevole. Il direttore proveniente da ruoli d'insegnanti di  scuole
governative, che non  consegua  la  stabilita',  e'  restituito,  non
appena  esista  disponibilita'  di   posti,   al   ruolo   d'origine,
riprendendo il grado che rivestiva e  lo  stipendio  che  vi  avrebbe
conseguito se non ne fosse uscito. 
  In mancanza di titolare, la direzione e' affidata per incarico a un
professore di ruolo e a preferenza a quello di materie tecniche. 
  L'incarico e' retribuito con lire 250 mensili. 
  La direzione di ciascun corso annuale e biennale  e'  affidata  per
incarico,  di  regola,  all'insegnante  di  ruolo,   senza   speciale
compenso, salvo che il  corso  disponga  di  fondi  forniti  da  Enti
locali,  istituzioni  o  associazioni  o  privati,  nel   qual   caso
l'incaricato potra' essere rimunerato, a fine d'anno, su proposta del
Regio provveditore agli studi, con una somma non superiore alle  lire
1000. 
 
                              Art. 11. 
 
  Dei Consigli d'amministrazione, previsti dall'art. 5 della presente
legge, fanno  parte  rappresentanti  del  Ministero  del-l'educazione
nazionale, dei singoli Enti e di privati, cha diano  alla  scuola  un
contributo annuo non inferiore alle lire 6000. 
  Il direttore della scuola e', di diritto, membro del  Consiglio  di
amministrazione. 
  I componenti del Consiglio durano in carica un  biennio  e  possono
essere riconfermati. 
  Allorche' essi siano in numero superiore a cinque, il Ministro  per
l'educazione nazionale  puo'  nominare  fra  i  medesimi  una  Giunta
esecutiva di tre membri, dei quali uno deve essere il direttore della
scuola. 
  Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di  affidare  in
ogni tempo i poteri del Consiglio  a  un  commissario,  eventualmente
assistito da una Commissione. 
  Le funzioni di componente del Consiglio o della Giunta, come quelle
di commissario e di membro della Commissione, sono gratuite. 
 
                              CAPO III. 
                          Degli insegnanti. 
 
                              Art. 12. 
 
  Con decreto  Reale,  su  proposta  del  Ministro  per  l'educazione
nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno istituiti i
ruoli degli insegnanti e degli istruttori pratici delle Regie  scuole
secondarie di avviamento professionale, in conformita'  delle  piante
organiche fissate dalle tabelle C, D, E,  F,  annesse  alla  presente
legge, secondo i vari tipi di scuole. 
  Presso i Regi provveditorati agli studi e' istituito, per  ciascuna
regione, un ruolo organico degli insegnanti dei Regi corsi annuali  e
biennali di avviamento professionale. Il numero  dei  posti  di  tali
ruoli regionali e' stabilito, ogni biennio, con decreto del  Ministro
per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze. 
  Analoghi ruoli sono istituiti, a cura  dei  Comuni  che  provvedono
direttamente alla amministrazione delle  proprie  scuole  elementari,
quando essi abbiano istituito, in applicazione della legge 7  gennaio
1929, n. 8, scuole e corsi annuali e biennali. 
 
                              Art. 13. 
 
  Gli insegnanti di ruolo delle Regie scuole  e  dei  Regi  corsi  di
avviamento professionale sono nominati per concorso. Il  concorso  e'
per titoli e per  esami.  Con  decreto  Reale  saranno  stabilite  le
relative norme e indicati i  titoli  necessari  per  l'ammissione  ai
concorsi,  secondo  le  varie  discipline  o  gruppi  di   discipline
costituenti cattedre di ruolo. 
  Ai concorsi delle cattedre di materie di cultura  generale  possono
essere ammessi i maestri elementari designati dal Consiglio regionale
scolastico, fra coloro  che  abbiano  almeno  sei  anni  di  lodevole
servizio di ruolo. 
  Il vincitore del  concorso,  che  abbia  ottenuto  e  accettato  la
nomina, viene assunto nei ruoli in qualita' di straordinario. 
  L'insegnante straordinario e' promosso ordinario dopo un periodo di
prova di tre anni. 
  Qualora la prova non sia favorevole, l'insegnante straordinario  e'
dispensato dal servizio. 
  Le nomine decorrono dal 16 settembre. 
 
                              Art. 14. 
 
  Presso ciascuna sede di Regio provveditorato agli studi e' indetto,
ogni biennio, uno speciale esame di idoneita'  riservato  ai  maestri
elementari di ruolo per l'insegnamento dei due gruppi di  materie  di
cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8. 
  Dei maestri risultati idonei negli esami di cui al comma precedente
sono formate due distinte graduatorie; una per quelli appartenenti al
ruolo regionale, e una per quelli appartenenti ai ruoli comunali. 
  A parita' di merito sono preferiti gli ex-combattenti,  gli  orfani
di guerra, i benemeriti della  causa  nazionale  e  i  coniugati  con
prole. 
  Coloro che conseguono  l'idoneita'  possono,  entro  il  biennio  e
nell'ordine risultante dalla graduatoria,  essere  nominati  titolari
rispettivamente delle cattedre di ruolo dei corsi di avviamento  Regi
o istituiti dai Comuni, a seconda che siano inscritti nella  prima  o
nella seconda  delle  due  graduatorie  ed  in  quanto  non  esistano
vincitori di concorso in attesa di nomina. 
  L'idoneita' conseguita in tali esami costituisce inoltre titolo pel
conferimento d'incarichi e di supplenze nelle scuole e nei corsi. 
 
                              Art. 15. 
 
  Il maestro elementare assunto nei ruoli delle scuole o dei corsi di
avviamento, che al termine del triennio di prova non sia riconosciuto
meritevole della nomina ad  ordinario,  e'  restituito  al  ruolo  di
provenienza, riprendendovi il posto e il grado che  vi  aveva,  e  il
trattamento economico che vi  avrebbe  conseguito  se  non  ne  fosse
uscito. 
  Contro tale provvedimento  e'  ammesso  ricorso  al  Ministro,  che
decide, udito il parere della  3ª  sezione  del  Consiglio  superiore
dell'educazione nazionale. 
 
                              Art. 16. 
 
  In quanto non sia disposto diversamente nella presente legge,  sono
applicabili, al personale direttivo e insegnante delle Regie scuole e
dei Regi corsi di avviamento professionale, le norme che regolano  lo
stato giuridico dei presidi e degli insegnanti d'istruzione media, di
cui al Regio decreto  6  maggio  1923,  n.  1054,  e  sue  successive
modificazioni. 
  Le norme sui trasferimenti saranno stabilite con decreto Reale,  su
proposta del Ministro per l'educazione  nazionale,  di  concerto  con
quello per le finanze. 
 
                              Art. 17. 
 
  Gli stipendi e la carriera del personale  di  ruolo,  insegnante  e
tecnico delle Regie scuole secondarie  di  avviamento  professionale,
sono stabiliti nella annessa tabella  A;  quelli  del  personale  dei
corsi  annuali  e  biennali  appartenenti  ai  ruoli  regionali  sono
determinati dall'annessa tabella G. 
  La spesa pel pagamento  degli  stipendi  e  delle  retribuzioni  al
personale delle scuole Regie e' assunta dallo Stato, anche per quelle
mantenute col contributo di Enti locali e di privati. 
  Gli insegnanti incaricati delle scuole e dei  corsi  di  avviamento
sono retribuiti con assegno annuo in ragione di lire 330 per ogni ora
settimanale di lezione, salvo che per la calligrafia, la stenografia,
la dattilografia ed il canto, pei quali insegnamenti l'assegno  annuo
e' di lire 220 per ogni ora settimanale di lezione. 
  Ove  siano  istituite  sezioni  con  indirizzi  specializzati,   e'
stabilito, nel decreto di istituzione,  per  quale  delle  materie  o
gruppi di materie di insegnamento l'incarico debba essere  retribuito
nella misura di lire 330 e per quale nella misura  di  lire  220  per
ogni ora settimanale d'insegnamento. 
  Per le lezioni impartite dagli insegnanti  di  ruolo  delle  scuole
Regie, in piu' dell'orario d'obbligo e fino ai massimi stabiliti  nel
presente articolo, i compensi relativi sono rispettivamente stabiliti
in lire 300 o 200 annue per ogni ora settimanale. 
  I maestri  incaricati  dell'insegnamento  dei  corsi  annuali,  con
orario alternato, sono retribuiti con la somma annua di lire 3000. 
  Gli istruttori pratici incaricati sono retribuiti con assegno annuo
secondo l'annessa tabella B. 
  Quando le esercitazioni pratiche di plastica, in  luogo  di  essere
affidate, come di regola, all'insegnante di disegno,  siano  affidate
ad incaricati o ad istruttori pratici, sono compensate  nella  misura
di lire 220 annue per ogni ora settimanale d'insegnamento. 
  Il pagamento dei  compensi  agli  insegnanti  e'  fatto  in  decimi
posticipati; il pagamento agli  istruttori  incaricati  e'  fatto  in
dodicesimi. 
  La retribuzione dei supplenti e' fissata  nella  stessa  misura  di
quella degli incaricati. 
  In  nessun  caso  gli  insegnanti  di  ruolo,  i  supplenti  e  gli
incaricati possono assumere, con orario diurno o serale, piu'  di  28
ore settimanali  d'insegnamento,  salvo  che  si  tratti  di  materie
grafiche e di canto, pei quali insegnamenti il massimo consentito  e'
di 32 ore. 
  E' vietato ai professori di ruolo, ai supplenti ed agli  incaricati
di impartire lezioni private ad alunni della scuola o  del  corso  in
cui insegnano. 
  Gli assegni, i  compensi  e  le  retribuzioni  per  gli  incarichi,
contemplati nel presente articolo, sono  comprensivi  dell'indennita'
caro-viveri. 
  I Comuni che hanno alle loro dipendenze scuole pareggiate  o  corsi
pareggiati annuali o biennali d'avviamento professionale sono  tenuti
ad assegnare, agli insegnanti  di  ruolo  che  vi  sono  addetti,  un
trattamento economico non inferiore al  minimo  e  non  superiore  al
massimo risultante dalle suddette tabelle A e G, per gli straordinari
e gli ordinari, facendo loro gli stessi obblighi di orario. 
 
                              Art. 18. 
 
  L'orario d'obbligo per gli insegnanti di ruolo e' di 24 ore. 
  Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a impartire lezioni  anche  per
materie affini o per le quali abbiano il titolo di abilitazione, sino
ai limiti dell'orario d'obbligo,  tanto  nella  scuola  in  cui  sono
titolari quanto in altre  scuole  o  corsi  secondari  di  avviamento
professionale esistenti nella stessa localita'. 
  In quest'ultimo caso, l'orario d'obbligo puo'  essere  ridotto  per
non  piu'  di  tre  ore  settimanali,  con  provvedimento  del  Regio
provveditore agli studi. 
 
                              Art. 19. 
 
  Gli istruttori pratici sono scelti in seguito a concorso per  esami
tra coloro che siano provvisti di titoli di studio e di  preparazione
professionale  che,  a  giudizio  della  sezione  3ª  del   Consiglio
superiore dell'educazione nazionale,  siano  riconosciuti  validi  ai
fini dell'ammissione al concorso. 
  All'istruttore di ruolo si applicano le norme vigenti  sullo  stato
giuridico degli impiegati civili dello Stato. 
  Gli  istruttori  pratici  di  ruolo  delle  scuole  secondarie   di
avviamento professionale sono tenuti  ad  un  servizio  di  otto  ore
giornaliere, anche in corsi comunque annessi alla scuola. 
  Ove nella stessa sede esista  altra  Regia  scuola  o  altro  Regio
istituto di istruzione tecnica, gli istruttori pratici sono tenuti  a
completarvi l'orario d'obbligo, il  quale  pero',  in  tal  caso,  e'
ridotto a sette ore giornaliere. 
  Quando neppure in altre scuole o corsi l'istruttore possa espletare
il proprio obbligo d'orario, deve rimanere, per le ore di differenza,
a disposizione della Direzione per lavori didattici o d'assistenza. 
 
                              CAPO IV. 
              Degli alunni, degli esami e delle tasse. 
 
                              Art. 20. 
 
  Alle  scuole  e  ai  corsi  annuali  o   biennali   di   avviamento
professionale sono ammessi i licenziati della scuola  elementare,  e,
previo esame di ammissione, coloro che abbiano compiuto  o  compiano,
entro il 31 dicembre dell'anno, il 10° anno di eta'. 
  Sono  ammessi  anche  coloro  che  abbiano  superato   l'esame   di
ammissione a una scuola media di primo grado. 
 
                              Art. 21. 
 
  Alla classe seconda e terza della scuola ed alla seconda classe dei
corsi  di  avviamento  si  accede   per   promozione   dalla   classe
immediatamente inferiore, in  base  ai  risultati  di  uno  scrutinio
collegiale  al   termine   delle   lezioni,   secondo   il   disposto
dell'articolo 24. 
  Gli alunni provenienti da scuola  pubblica  che  non  sia  Regia  o
pareggiata, o da scuola  privata  o  paterna,  accedono  alle  classi
suddette per esame di idoneita', al quale possono presentarsi purche'
abbiano conseguito il titolo di ammissione alla  prima  classe  tanti
anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. 
  Gli esami hanno luogo in due sessioni, estiva ed autunnale. 
 
                              Art. 22. 
 
  Gli alunni delle scuole  secondarie  di  avviamento  professionale,
Regie o pareggiate, alla fine del terzo anno sostengono un  esame  di
licenza, al quale sono ammessi altresi'  gli  alunni  provenienti  da
scuola pubblica non pareggiata o da scuola  privata  o  paterna,  che
abbiano conseguito da almeno tre anni il titolo  di  ammissione  alla
prima classe della scuola secondaria di avviamento  professionale,  o
che compiano, entro il 31 dicembre dell'anno, il 13° anno di eta'. 
  I licenziati  delle  scuole  di  avviamento  professionale  possono
accedere al quarto anno del corso inferiore di istituto tecnico e  di
istituto magistrale, superando uno speciale  esame  di  idoneita'  in
italiano, latino e matematica. 
 
                              Art. 23. 
 
  Al termine di ciascun trimestre  e  al  termine  delle  lezioni  il
Consiglio dei professori delibera i voti di profitto  e  di  condotta
degli alunni. 
 
                              Art. 24. 
 
  Per ottenere l'ammissione, l'idoneita' o la licenza  e'  necessario
aver conseguito, nel relativo esame, voto non inferiore a sei  decimi
in ciascuna  materia  o  gruppo  di  materie  e  nelle  esercitazioni
pratiche. 
  La promozione e' conferita agli alunni che nello  scrutinio  finale
abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna  materia
o gruppo di materie e nelle esercitazioni pratiche e di  otto  decimi
nella condotta. 
 
                              Art. 25. 
 
  Chi nello scrutinio finale per la promozione o in  qualsiasi  esame
della sessione estiva abbia conseguito meno di sei decimi in non piu'
di due delle materie o gruppi di materie  che  verranno  fissate  dal
regolamento di esecuzione o non abbia potuto  nella  sessione  estiva
cominciare  o  compiere  lo  esame  scritto,  grafico  o  pratico,  o
presentarsi all'orale, e' ammesso a sostenere o ripetere le  relative
prove di esame nella sessione autunnale. 
  Le esercitazioni pratiche sono computate per una materia. 
 
                              Art. 26. 
 
  Gli alunni, che  facciano  passaggio  a  scuola  di  avviamento  di
diverso tipo o specializzazione e che non abbiano seguito, in tutto o
in parte, le esercitazioni  relative  al  nuovo  tipo  o  alla  nuova
specializzazione prescelta, devono completare  la  loro  preparazione
pratica compiendo, presso la nuova scuola, apposite esercitazioni  da
determinarsi  dal  direttore  della  scuola   medesima,   su   parere
dell'insegnante della materia cui le esercitazioni si riferiscono. 
 
                              Art. 27. 
 
  La scuola secondaria di avviamento professionale e i corsi  annuali
e biennali sono gratuiti. Gli  alunni  debbono  soltanto  versare  un
contributo fisso annuo di lire 25, a titolo di rimborso di spese  per
le esercitazioni pratiche e di  dattilografia,  salvo  quanto  potra'
essere disposto con provvedimento  da  emanarsi  di  concerto  tra  i
Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze circa  la  tassa
di educazione fisica. 
  Il contributo sara' pagato  alla  scuola  in  due  rate;  la  prima
all'atto della iscrizione; la seconda al 1°  gennaio.  La  meta'  del
contributo e' devoluta all'Erario. 
  Il direttore e' tenuto a presentare uno speciale  rendiconto  annuo
delle somme riscosse e delle relative erogazioni. 
  Tutti i licenziati da  scuole  Regie  o  pareggiate  devono  pagare
all'Erario una tassa di diploma di lire 125. Nessun titolo scolastico
puo' essere rilasciato ai licenziati  senza  il  versamento  di  tale
tassa. 
  Per essere ammessi  allo  speciale  esame,  di  cui  al  precedente
articolo 22,  pel  passaggio  al  quarto  anno  del  corso  inferiore
dell'istituto tecnico o dell'istituto  magistrale,  i  licenziati  di
scuole di avviamento sono tenuti al pagamento all'Erario di una tassa
di lire 50. 
  Dal pagamento delle due tasse sono esenti: 
  1° gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale; 
  2° gli alunni appartenenti a  famiglie  numerose,  ai  sensi  della
legge 14 giugno 1928, n. 1312; 
  3° i mutilati e gli invalidi di guerra o per In causa nazionale e i
loro figli; 
  4° gli alunni di disagiate condizioni che abbiano conseguito  nello
scrutinio finale una media di otto decimi nella condotta e  di  sette
decimi nel profitto. 
  Le esenzioni sono concesse dal Consiglio dei professori. 
 
                               CAPO V. 
              Del personale di segreteria e subalterno. 
 
                              Art. 28. 
 
  I Comuni sono tenuti a fornire  alle  Regie  scuole  secondarie  di
avviamento professionale, personale di segreteria e di  servizio,  a'
sensi degli articoli 97 e 100 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054. 
  Per le scuole derivate dalla trasformazione delle Regie  scuole  di
cui alla lettera b) dell'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8,
il personale di servizio e di segreteria resta a carico del  bilancio
delle  scuole  medesime,  col  trattamento,  per  il   personale   di
segreteria, previsto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e, per
il personale di servizio, con  trattamento  non  superiore  a  quello
stabilito dallo Stato. 
  Resta a carico dello Stato il personale di  servizio  delle  scuole
derivate dalla trasformazione di Regie scuole complementari esistenti
nella Basilicata e nella Sardegna. 
  Il personale di servizio di cui al precedente comma e' nominato dal
Ministro per l'educazione nazionale, secondo  le  norme  che  saranno
fissate nel regolamento di esecuzione, ed e' assegnato  alle  singole
scuole nella misura di un bidello nelle  scuole  con  non  oltre  tre
classi di ruolo, di due bidelli nelle scuole con non oltre sei classi
di ruolo, di tre bidelli nelle scuole che hanno fino a 12  classi  di
ruolo, di quattro bidelli nelle scuole che hanno un  numero  maggiore
di classi di ruolo. 
  Gli assegni dei bidelli a carico dello  Stato  sono  fissati  nella
tabella H. 
 
                              Art. 29. 
 
  Fermo restando il disposto  dell'articolo  12  e  del  comma  primo
dell'articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, alle spese per  la
istituzione e il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari  di
avviamento professionale, si provvede con il concorso dello Stato  ai
sensi della presente legge e  coi  contributi  che  le  Provincie,  i
Comuni  e  i  Consigli  provinciali  dell'economia  vi  destinino  in
aggiunta a quelli gia' assegnati  alle  scuole  e  ai  corsi  di  cui
all'articolo  7  di  detta  legge;   con   le   contribuzioni   delle
associazioni professionali, a norma  della  dichiarazione  XXX  della
Carta del Lavoro e dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563,
nonche' coi contributi di altri Enti o privati. 
 
                              CAPO VI. 
                      Disposizioni finanziarie. 
 
                              Art. 30. 
 
  A decorrere dall'esercizio 1930-31, il Ministero delle corporazioni
versera', entro il 30 settembre di ciascun anno, ad apposito capitolo
del bilancio dell'entrata, la somma di lire  7.000.000,  prelevandola
dal fondo di cui all'articolo 2 della legge 1° maggio 1930, n. 710. 
  A decorrere dallo stesso esercizio ed entro la data  anzidetta,  le
Provincie, i Comuni, i Consigli provinciali della economia, gli altri
Enti, Associazioni e  privati  verseranno  annualmente,  ad  apposito
capitolo  del  bilancio  dell'entrata,  l'ammontare  dei   contributi
assegnati alle scuole e corsi di cui all'articolo  7  della  legge  7
gennaio 1929, n. 8, devoluti alle Regie scuole e  ai  Regi  corsi  di
avviamenti professionale, nonche' l'ammontare  dei  nuovi  contributi
comunque concessi ai sensi dell'articolo 29 della presente legge. 
  Con decreti  Reali,  da  emanarsi  su  proposta  del  Ministro  per
l'educazione nazionale di concerto con quelli per l'interno e per  le
finanze e, per quanto concerne i Consigli  provinciali  dell'economia
corporativa, anche con quello per le corporazioni, sara'  determinata
la somma che ciascun Ente dovra' versare annualmente  allo  Stato  ai
sensi del precedente comma, e  saranno  stabilite  le  modalita'  per
garantire i contributi dovuti al Tesoro. 
 
                              Art. 31. 
 
  Per l'applicazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  e'
autorizzata l'assegnazione di lire 5.000.000 a favore delle scuole  e
dei corsi secondari di avviamento  professionale,  da  iscriversi,  a
decorrere  dall'esercizio  1930-31,  nel   bilancio   del   Ministero
dell'educazione nazionale, in aggiunta agli stanziamenti di  bilancio
a favore delle scuole e dei corsi di cui all'articolo 7 della legge 7
gennaio 1929, n. 8. 
  Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quello per
l'educazione nazionale, sara' provveduto alle  necessarie  variazioni
di bilancio in dipendenza della presente legge. 
 
                              CAPO VII. 
                      Disposizioni transitorie. 
 
                              Art. 32. 
 
  I corsi integrativi di cui alla lettera a)  dell'articolo  7  della
legge 7 gennaio 1929, n. 8, ove non possano essere trasformati o fusi
in scuole di avviamento professionale, saranno trasformati  in  corsi
annuali o biennali a' sensi della presente legge. 
 
                              Art. 33. 
 
  La trasformazione e la fusione delle preesistenti scuole e corsi di
cui all'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8,  sara'  disposta
con  decreti  Reali,  su  proposta  del  Ministro  per   l'educazione
nazionale, e dovra' avere  completo  effetto  per  l'anno  scolastico
1931-32 entro i  limiti  dei  ruoli  del  personale,  preventivamente
approvati di concerto con il Ministro per le finanze. 
 
                              Art. 34. 
 
  Il personale di ruolo delle soppresse  Regie  scuole  complementari
sara' inquadrato nei nuovi ruoli delle  Regie  scuole  secondarie  di
avviamento professionale, a decorrere  dal  1°  luglio  1931,  e  con
l'anzianita' di grado e di servizio del ruolo di provenienza. 
  Gli insegnanti di materie, le quali non abbiano esatta  rispondenza
con  la  denominazione  di  alcuna  delle  cattedre  stabilite  colla
presente legge, saranno assegnati alle nuove cattedre in  conformita'
di una tabella di equiparazione che sara'  fissata  con  decreto  del
Ministro per l'educazione nazionale, sentita  la  competente  sezione
del Consiglio superiore. 
  I ruoli degli insegnanti di  disegno,  di  lingua  straniera  e  di
religione verranno numericamente ridotti man mano che cesseranno  dal
servizio gli attuali titolari, ai quali frattanto sono conservati  ii
trattamento economico e di carriera di  cui  godevano  finora  e  gli
obblighi di orario di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge.
E'   data   facolta'   all'amministrazione   di    trasferirli    nei
corrispondenti ruoli di scuole di altro ordine e dello stesso grado. 
  Il personale di ruolo delle scuole e dei corsi di cui alla  lettera
b) dell'articolo 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, passa nei  ruoli
delle  Regie  scuole  secondarie  di  avviamento  professionale   con
decorrenza dal 1° luglio 1931. E' assorbita la  corrispondente  quota
del contributo annuo che il Ministero dell'educazione nazionale  paga
pel mantenimento di dette scuole. 
  Anche nei riguardi di tali passaggi si applicano le disposizioni di
cui ai commi 1°, 2° e 3° del presente articolo. 
  Gli insegnanti  gia'  appartenenti  ai  ruoli  delle  Regie  scuole
tecniche e assegnati in ruoli transitori, a' termini dell'articolo 11
del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, possono  essere  destinati  a
prestare servizio tanto nelle scuole quanto  nei  corsi  biennali  di
avviamento professionale. 
  Gli insegnanti gia' titolari di scienze,  laureati  in  agraria,  e
quelli gia' titolari di  computisteria  nelle  cessate  Regie  scuole
tecniche i quali, per effetto del R. decreto 6 maggio 1923, n.  1054,
furono inquadrati nei ruoli  di  matematica  e  scienze  o  in  ruoli
transitori delle Regie scuole  complementari  potranno  domandare  di
essere assegnati rispettivamente alle cattedre di cui alle lettere g)
e n) dell'articolo 8. 
 
                              Art. 35. 
 
  Il  riconoscimento  dell'anzianita'   pel   servizio   di   maestro
elementare, di cui all'ultimo comma dell'articolo  9  della  legge  7
gennaio 1929,  n.  8,  e'  limitato  ai  maestri  che,  anteriormente
all'anno scolastico 1929-30, trovavansi  collocati  nei  ruoli  delle
Regie scuole di avviamento professionale di  cui  al  R.  decreto  31
ottobre 1923, n. 2523. Il riconoscimento medesimo ha effetto all'atto
della promozione ad ordinari nei ruoli delle Regie scuole  secondarie
di avviamento professionale ed e'  valevole  a  tutti  i  fini  della
carriera e dello stipendio. 
 
                              Art. 36. 
 
  Effettuato ii collocamento nei ruoli del personale di  ruolo  delle
soppresse Regie scuole complementari e di quello delle scuole  e  dei
corsi di cui alla lettera b) dell'articolo 7 della  legge  7  gennaio
1929, n. 8, si provvedera' - salvo quanto e' disposto dal comma primo
dell'articolo 41 della presente legge - a coprire con nuove nomine  i
posti di direttore che risulteranno vacanti. 
  I posti vacanti nei  ruoli  degli  insegnanti  e  degli  istruttori
pratici saranno coperti man mano  che  cesseranno  dal  servizio  gli
insegnanti dei ruoli transitori di cui all'articolo 34. 
 
                              Art. 37. 
 
  I direttori di ruolo e gli insegnanti  di  materie  tecniche  e  il
personale tecnico  di  laboratori-scuola  o  di  scuole  ed  istituti
agrari, industriali e commerciali cui siano comunque annessi scuole o
corsi  di   avviamento   derivanti   da   trasformazione   ai   sensi
dell'articolo 7, lettera b),  della  legge  7  gennaio  1929,  n.  8,
continuano a far parte del ruolo cui appartengono; ma sono  tenuti  a
prestare servizio anche  nelle  scuole  o  nei  corsi  di  avviamento
predetti  senza  diritto  a  particolare  compenso,   salvo,   quanto
all'insegnamento,  cio'  che  loro  spetti  per  eventuale  eccedenza
sull'orario. 
  La stessa disposizione e' applicabile agli insegnanti  titolari  di
materie letterarie, a quelli di materie scientifiche e  a  quelli  di
lingue straniere limitatamente alle scuole secondarie  di  avviamento
professionale annesse a scuole commerciali, a scuole industriali e  a
laboratori-scuola. 
  Uguale obbligo compete ai direttori  di  ruolo  e  agli  istruttori
pratici  di  ruolo  delle  Regie  scuole  secondarie  di   avviamento
professionale nei riguardi dei Regi laboratori-scuola  alle  medesime
comunque annessi. 
 
                              Art. 38. 
 
  Entro due anni dalla entrata in vigore  della  presente  legge,  e'
data facolta' ai Comuni, che abbiano scuole e corsi di avviamento, di
nominare a  posti  vacanti  di  insegnante  nei  rispettivi  ruoli  i
direttori e i maestri elementari che  abbiano  lodevolmente  prestato
servizio per almeno tre  anni  nei  corsi  integrativi  o  in  scuole
corrispondenti e che siano  riconosciuti  idonei  mediante  ispezione
seguita da colloquio sulle discipline di insegnamento. 
  L'ispezione  sara'  disposta   dal   Ministero   per   l'educazione
nazionale. 
  E' concesso lo stesso trattamento ai maestri di ruolo provvisti  di
laurea o diploma di istituto  superiore  che  abbiano  insegnato  nei
corsi o scuole predetti almeno per un anno scolastico completo. 
 
                              Art. 39. 
 
  Gli insegnanti specializzati forniti della abilitazione  di  gruppo
conseguita secondo le norme  del  cessato  regime  austro-ungarico  e
attualmente  del  ruolo  dei  corsi  integrativi,   in   applicazione
dell'articolo 274 del testo unico  5  febbraio  1928,  n.  577,  sono
collocati  nei  ruoli   delle   scuole   secondarie   di   avviamento
professionale derivate dai corsi stessi  e  vengono  inquadrati  come
quelli che vi  provengono  dalla  scuola  complementare,  muniti  del
medesimo titolo ed in applicazione dello stesso articolo 274. 
  Nel caso in cui i Comuni istituiscano scuole e corsi, il  personale
predetto sara' inquadrato col trattamento economico,  rispettivamente
della tabella A o della tabella G, a seconda che venga assegnato alle
prime o  ai  secondi  in  base  a  graduatoria  approvata  dal  Regio
provveditore agli studi. 
  Man  mano  che  si  renderanno  vacanti  posti  nelle  scuole,   si
provvedera' a coprirli con  insegnanti  assegnati  ai  corsi  secondo
l'ordine della graduatoria di cui al comma precedente. 
 
                              Art. 40. 
 
  Le scuole secondarie di avviamento, derivate da scuole che godevano
del pareggiamento al giorno della pubblicazione della legge 7 gennaio
1929, n. 8, possono, su proposta dei Regi  provveditori  agli  studi,
essere autorizzate a tenere esami con effetti legali fino al  termine
dell'anno scolastico 1932-33; la conferma del loro  pareggiamento  e'
subordinata all'accertamento della esistenza delle condizioni di  cui
alla presente legge. 
  Sono altresi' autorizzati a tenere esami con effetti legali e sotto
la vigilanza del Regio  provveditore  agli  studi,  fino  al  termine
dell'anno scolastico 1932-33, i  corsi  e  le  scuole  secondarie  di
avviamento professionale derivati dai  corsi  integrativi  dipendenti
dai Comuni che hanno amministrazione scolastica autonoma;  a  partire
dall'anno scolastico 1933-34 tali corsi e scuole saranno pareggiate a
norma di legge. 
  Uguale  autorizzazione  e'  concessa  agli  istituti   d'istruzione
agraria  liberi,  riconosciuti  come  Enti  consorziali  o   comunque
sussidiati  dallo  Stato,  ai  quali  il  Ministero   dell'educazione
nazionale abbia consentito di assumere l'organizzazione di  scuole  e
di corsi secondari di avviamento professionale, nonche' alle scuole e
ai corsi secondari di avviamento professionale  aperti  con  regolare
autorizzazione da Enti morali. 
  Gli esami di licenza  nelle  scuole  di  cui  al  precedente  comma
saranno presieduti da un commissario di nomina ministeriale. 
 
                              Art. 41. 
 
  Nel primo quinquennio di attuazione  della  presente  legge,  nelle
scuole  derivate   dalla   trasformazione   dei   corsi   integrativi
d'istruzione professionale la direzione sara' affidata per incarico. 
  E' consentito pero'  trasferirvi  i  direttori  titolari  di  altre
scuole, lasciando vacante il posto nella scuola di provenienza 
  Nel  primo  triennio   di   applicazione   della   presente   legge
l'insegnamento delle materie di cultura generale nei corsi annuali di
avviamento  professionale  sara'  affidato,  di  regola,   dai   Regi
provveditori agli studi, a maestri elementari che lo impartiscono  in
orario alternato, dando pero' la preferenza  a  quelli  provvisti  di
laurea o di analogo diploma di istituto superiore. 
 
                              Art. 42. 
 
  Gli insegnanti attualmente in servizio presso le scuole e  i  corsi
annuali e biennali di avviamento professionale  dei  Comuni,  qualora
all'atto dell'entrata in vigore della presente  legge  godano  di  un
trattamento economico piu' favorevole di quello che  sara'  stabilito
ai sensi dell'ultimo comma del  precedente  articolo  17,  conservano
l'eccedenza  a  titolo  di  assegno  personale  riassorbibile  con  i
successivi aumenti. 
 
                              Art. 43. 
 
  Sono abrogate tutte le disposizioni diverse o  contrarie  a  quelle
della presente legge. 
  Con  decreti  Reali  su  proposta  del  Ministro  per  l'educazione
nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno  stabilite,
a complemento delle  disposizioni  della  presente  legge,  le  norme
interpretative ed integrative eventualmente necessarie. 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 22 aprile 1932 - Anno X 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
 
                    Mussolini - Giuliano - Mosconi - Acerbo - Bottai. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.