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REGIO DECRETO 10 dicembre 1931, n. 1820

Attribuzione della personalità giuridica all'Ente nazionale per la protezione del tabacco italiano, ed approvazione del relativo statuto. (031U1820)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  5-3-1932 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le domande con le quali la Confederazione generale fascista dell'industria italiana, la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura hanno chiesto che sia attribuita la personalità giuridica all'Ente nazionale per la protezione del tabacco italiano, costituito per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stata autorizzata a contribuire alle spese per la costituzione ed il funzionamento di detto Ente ed a partecipare all'amministrazione dell'Ente medesimo;
Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È attribuita la personalità giuridica, a norma ed agli effetti dell'art. 36, ultimo comma, del Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, all'Ente nazionale per la protezione del tabacco italiano, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori ed alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, e costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

È approvato lo statuto dell'Ente predetto, secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X


VITTORIO EMANUELE


Mussolini - Bottai - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1932 - Anno X

Atti del Governo, registro 317, foglio 47. - Mancini.