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REGIO DECRETO 1 luglio 1926, n. 1130

Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. (026U1130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1943)
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Testo in vigore dal:  7-7-1926

Art. 10




Per l'accertamento dell'esistenza della condizione prescritta dall'art. 1, n. 1, della legge 3 aprile 1926, fanno fede gli elenchi di lavoratori risultanti dalle denuncie obbligatorie, di cui all'art. 5, terzo comma, della legge stessa.

Tali elenchi sono formati dai Prefetti, a cui le associazioni hanno obbligo di dar comunicazione immediata delle denuncie pervenute. Il Prefetto provvede, sentito il Consiglio provinciale della economia.

Per i liberi esercenti un'arte o una professione fanno fede gli elenchi formati dalle Prefetture sulle notizie fornite dai Comuni.

Chiunque imprende in un Comune l'esercizio di un'arte o di una professione, è obbligato a farne denuncia, entro tre mesi, al Comune stesso, sotto pena di un'ammenda di L. 100.