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REGIO DECRETO 1 luglio 1926, n. 1130

Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. (026U1130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1943)
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Testo in vigore dal: 7-7-1926
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  In virtu' delle facolta' a Noi delegate dagli articoli 10, 11,  15,
16, 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro, di concerto col
Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la  giustizia  e  gli
affari di culto e con i Ministri Segretari di  Stato  per  l'interno,
per l'economia nazionale e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Possono  appartenere  alle  associazioni  sindacali   i   cittadini
italiani di ambo i sessi, maggiori dei 18 anni, che  siano  di  buona
condotta morale e politica, dal  punto  di  vista  nazionale,  e  che
posseggano gli altri requisiti richiesti dalla legge e dagli  statuti
delle associazioni. 
 
  Possono far parte delle associazioni sindacali  anche  le  societa'
commerciali legalmente costituite e le altre  persone  giuridiche  di
nazionalita' italiana, i cui dirigenti  ed  amministratori  siano  di
buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale.