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REGIO DECRETO 10 dicembre 1931, n. 1820

Attribuzione della personalità giuridica all'Ente nazionale per la protezione del tabacco italiano, ed approvazione del relativo statuto. (031U1820)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 5-3-1932
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le domande con le quali la Confederazione  generale  fascista
dell'industria italiana, la Confederazione nazionale  fascista  degli
agricoltori e la  Confederazione  nazionale  dei  Sindacati  fascisti
dell'agricoltura hanno chiesto che  sia  attribuita  la  personalita'
giuridica all'Ente nazionale per la protezione del tabacco  italiano,
costituito per gli scopi di cui all'ultimo comma  dell'art.  4  della
legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto; 
 
  Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, con il  quale
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stata autorizzata
a contribuire alle spese per la costituzione ed il  funzionamento  di
detto Ente ed a partecipare all'amministrazione dell'Ente medesimo; 
 
  Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563; gli articoli 36 e
40, secondo comma, del relativo regolamento 1° luglio 1926, n.  1130;
gli articoli 10 e 15 della legge 20 marzo 1930, n. 206; l'art. 3  del
R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, e  l'art.  5  del  R.  decreto  29
dicembre 1927, n. 2452; 
 
  Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni; 
 
  Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato  per
l'interno e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' attribuita la personalita' giuridica, a norma  ed  agli  effetti
dell'art. 36, ultimo comma, del Nostro decreto  1°  luglio  1926,  n.
1130, all'Ente nazionale per  la  protezione  del  tabacco  italiano,
aderente  alla  Confederazione   generale   fascista   dell'industria
italiana, alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori ed
alla    Confederazione    nazionale    dei     Sindacati     fascisti
dell'agricoltura, e costituito per  gli  scopi  di  cui  all'art.  4,
ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563. 
 
  E' approvato lo statuto dell'Ente predetto, secondo il testo che si
allega al presente decreto e che e'  firmato,  d'ordine  Nostro,  dai
Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per le finanze. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1931 - Anno X 
 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
 
                                        Mussolini - Bottai - Mosconi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 febbraio 1932 - Anno X 
 
  Atti del Governo, registro 317, foglio 47. - Mancini.