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LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1803

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, concernente l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per uso alimentare; e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, recante disposizioni complementari al R. decreto-legge predetto. (031U1803)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-2-1932 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, concernente l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per uso alimentare, e il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, recante disposizioni complementari al R. decreto-legge predetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Acerbo - Mosconi -
Rocco - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.